Regolamento (UE) 2016/1055
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole tecniche dettagliate per garantire una diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate efficace, tempestiva e non discriminatoria, nonché per disciplinare la notifica all’autorità competente quando la divulgazione sia ritardata. Definisce inoltre il contenuto minimo delle notifiche e della documentazione da conservare durante il periodo di ritardo. Per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni introduce un coordinamento con gli obblighi di disclosure già previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011, evitando duplicazioni.
Norme tecniche di attuazione sui mezzi e sulle modalità per comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e per notificare il ritardo nella loro divulgazione ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, a comunicare al pubblico informazioni privilegiate oppure a ritardarne la divulgazione. Incide anche sugli emittenti che sono enti creditizi o finanziari quando intendano ritardare la comunicazione per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. Il regolamento riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 3 luglio 2016. È previsto un coordinamento specifico con il regolamento (UE) n. 1227/2011 per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, ove gli obblighi di disclosure coincidano sostanzialmente.
Norme tecniche di attuazione per la comunicazione al pubblico e il ritardo della divulgazione di informazioni privilegiate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 definisce i mezzi tecnici e informatici attraverso i quali emittenti e partecipanti al mercato delle quote di emissioni devono comunicare al pubblico le informazioni privilegiate, nonché le modalità di notifica all’autorità competente quando la loro divulgazione venga ritardata. Il testo attua l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e si inserisce nel quadro della disciplina sugli abusi di mercato, con particolare attenzione alla tutela degli investitori, alla tempestività della disclosure e alla riservatezza delle informazioni.
Finalità e contesto regolatorio
I considerando evidenziano che le informazioni privilegiate devono essere diffuse gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile in tutta l’Unione, in modo da assicurare parità di accesso agli investitori. Per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, il regolamento riconosce il coordinamento con gli obblighi di divulgazione già previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011, evitando duplicazioni quando le informazioni sostanzialmente coincidono e la comunicazione ai media sia comunque garantita. Il regolamento è stato adottato sulla base di progetti ESMA ed è pensato per entrare in applicazione contestualmente al regolamento (UE) n. 596/2014.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano:
- gli emittenti soggetti all’obbligo di comunicare al pubblico informazioni privilegiate;
- i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soggetti a obblighi analoghi;
- gli emittenti che siano enti creditizi o finanziari, quando il ritardo sia giustificato dalla tutela della stabilità del sistema finanziario.
L’oggetto della disciplina è duplice: da un lato, l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; dall’altro, la gestione del ritardo nella loro divulgazione, con obblighi documentali e di notifica verso l’autorità competente. Il regolamento opera su base unionale ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal 3 luglio 2016.
Definizione rilevante
L’unica definizione espressa è quella di "mezzo elettronico" (articolo 1), inteso in senso ampio come strumento per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati mediante cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici.
Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
L’articolo 2 specifica i requisiti degli strumenti tecnici da utilizzare per la divulgazione:
- diffusione senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
- gratuità della comunicazione;
- simultaneità in tutta l’Unione.
La comunicazione ai mezzi di informazione deve avvenire tramite un mezzo elettronico che preservi completezza, integrità e riservatezza delle informazioni. Devono inoltre essere chiaramente indicati:
- la natura privilegiata delle informazioni;
- la ragione sociale completa dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- l’identità del notificante, con nome, cognome e posizione;
- l’oggetto delle informazioni privilegiate;
- la data e l’ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
Gli obblighi includono anche un dovere di rimedio tempestivo in caso di carenze o disfunzioni del sistema di comunicazione.
Per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, il paragrafo 2 consente di utilizzare gli strumenti tecnici previsti dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, purché l’informazione da divulgare abbia sostanzialmente lo stesso contenuto e lo strumento assicuri la comunicazione ai mezzi di informazione pertinenti.
Pubblicazione sul sito web
L’articolo 3 disciplina i siti web utilizzati ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014. Essi devono:
- consentire accesso gratuito e senza discriminazioni;
- rendere le informazioni facilmente reperibili in una sezione chiaramente identificabile;
- presentare le informazioni con data e ora della divulgazione e in ordine cronologico.
Ritardo nella divulgazione: conservazione delle informazioni e notifica all’autorità
L’articolo 4 è il cuore della disciplina sul ritardo della disclosure. Per ritardare la comunicazione al pubblico, il soggetto interessato deve utilizzare uno strumento tecnico che garantisca l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di una serie di informazioni essenziali.
In particolare devono essere tracciati:
- la data e l’ora della prima esistenza dell’informazione privilegiata;
- la data e l’ora della decisione di ritardare la divulgazione;
- la data e l’ora della probabile divulgazione;
- l’identità delle persone responsabili della decisione di ritardo, del monitoraggio delle condizioni, della decisione di comunicare al pubblico e della comunicazione all’autorità competente;
- la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle eventuali variazioni intervenute nel periodo di ritardo.
Tra le evidenze da conservare figurano anche:
- le barriere protettive predisposte internamente ed esternamente per impedire accessi indebiti;
- le modalità predisposte per divulgare l’informazione appena venga meno la riservatezza.
La notifica del ritardo va effettuata per iscritto all’autorità competente, tramite il punto di contatto appositamente istituito o designato, utilizzando il mezzo elettronico indicato dall’autorità. Quest’ultima deve pubblicare sul proprio sito il nominativo del punto di contatto e il mezzo elettronico da utilizzare. Il canale scelto deve assicurare integrità, completezza e riservatezza della trasmissione.
La notifica deve contenere almeno:
- ragione sociale completa dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- identità del notificante;
- recapiti professionali del notificante;
- identificazione dell’informazione privilegiata interessata dal ritardo, inclusi titolo dell’annuncio, numero di riferimento se disponibile, data e ora della comunicazione al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardo;
- identità di tutti i responsabili della decisione.
Se la spiegazione scritta è fornita solo su richiesta dell’autorità competente, essa deve comunque includere le informazioni di cui al paragrafo 3.
Ritardo per gli enti creditizi o finanziari
L’articolo 5 prevede una procedura specifica per l’emittente che sia un ente creditizio o finanziario e che intenda ritardare la divulgazione per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014.
In questo caso:
- la notifica dell’intenzione di ritardare deve essere inviata per iscritto all’autorità competente tramite il punto di contatto designato;
- se trasmessa elettronicamente, deve usare il mezzo elettronico previsto dall’articolo 4, paragrafo 2;
- l’autorità competente comunica per iscritto la decisione di autorizzare o rifiutare il ritardo, sulla base delle informazioni fornite;
- l’emittente deve trasmettere con lo stesso strumento eventuali nuove informazioni che possano incidere sulla decisione dell’autorità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016, in coerenza con il regolamento (UE) n. 596/2014. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione di "mezzo elettronico"
L’articolo 1 definisce il mezzo elettronico come attrezzatura elettronica per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Strumenti per la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
L’articolo 2 impone che la divulgazione avvenga mediante strumenti tecnici che assicurino diffusione non discriminatoria, gratuita e simultanea in tutta l’Unione, nonché comunicazione ai media su cui il pubblico fa ragionevole affidamento. La comunicazione ai mezzi di informazione deve preservare completezza, integrità e riservatezza e indicare natura privilegiata, identità dell’emittente o del partecipante, identità del notificante, oggetto delle informazioni, data e ora della comunicazione. È previsto l’uso, per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, degli strumenti già previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011 se il contenuto è sostanzialmente identico e la comunicazione ai media è garantita.
Pubblicazione sul sito web
L’articolo 3 stabilisce che i siti web utilizzati ai fini dell’articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 devono consentire accesso gratuito e senza discriminazioni, rendere le informazioni facilmente reperibili in una sezione identificabile e riportarle con data, ora e ordine cronologico.
Notifica del ritardo nella divulgazione e documentazione interna
L’articolo 4 richiede che, per ritardare la comunicazione al pubblico, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni disponga di uno strumento tecnico che consenta di conservare su supporto durevole data e ora della prima esistenza dell’informazione, della decisione di ritardo e della probabile divulgazione, oltre all’identità dei responsabili della decisione, del monitoraggio delle condizioni e della comunicazione all’autorità. Deve inoltre risultare la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle eventuali modifiche, incluse le barriere protettive e le modalità per pubblicare l’informazione appena cessa la riservatezza. La notifica va inviata per iscritto all’autorità competente tramite il punto di contatto designato e con mezzo elettronico indicato dall’autorità, che garantisca integrità, completezza e riservatezza. Il mezzo elettronico deve includere dati identificativi dell’emittente, del notificante, recapiti professionali, identificazione dell’informazione interessata, data e ora della decisione di ritardo e identità di tutti i responsabili. Se la spiegazione scritta è fornita solo su richiesta, essa deve includere le stesse informazioni del paragrafo 3.
Ritardo per tutela della stabilità del sistema finanziario
L’articolo 5 disciplina il caso in cui l’emittente sia un ente creditizio o finanziario e intenda ritardare la divulgazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. In tale ipotesi, l’emittente deve notificare per iscritto all’autorità competente, tramite il punto di contatto designato e con mezzi che garantiscano riservatezza, la propria intenzione di ritardare la divulgazione per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. L’autorità competente comunica per iscritto la decisione di autorizzare o rifiutare il ritardo sulla base delle informazioni ricevute. L’emittente deve inoltre trasmettere con lo stesso strumento eventuali nuove informazioni che possano influire sulla decisione dell’autorità.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 3 luglio 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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