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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1018

Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce in modo uniforme quali informazioni devono essere incluse nelle notifiche di passaporto previste dalla direttiva MiFID II per operare transfrontalmente nell’Unione. Disciplina separatamente le notifiche per la prestazione di servizi e attività di investimento, per l’apertura di succursali o l’uso di agenti collegati, nonché per i dispositivi che consentono l’accesso remoto a MTF e OTF. Prevede inoltre obblighi di aggiornamento in caso di modifiche dei dati notificati e dettaglia il contenuto del programma di attività, anche con riferimento ai controlli antiriciclaggio e ai sistemi di tutela dei clienti.

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da notificare per l’esercizio del passaporto MiFID II, per succursali, agenti collegati e dispositivi di accesso a MTF/OTF in altri Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), nonché, per i casi espressamente previsti dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Riguarda le notifiche da trasmettere all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando si intende prestare servizi o attività di investimento in un altro Stato membro, aprire una succursale, avvalersi di un agente collegato o fornire dispositivi per agevolare l’accesso e la negoziazione su MTF/OTF da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti in un altro Stato membro. Si applica dal medesimo momento di applicazione della direttiva 2014/65/UE; è esclusa ogni diversa disciplina non richiamata espressamente dal regolamento.

Regolamento delegato (UE) 2017/1018: informazioni da comunicare per il passaporto MiFID II

Il regolamento integra la direttiva 2014/65/UE con norme tecniche di regolamentazione volte a standardizzare il contenuto delle notifiche transfrontaliere nel settore dei servizi di investimento. La finalità è consentire una vigilanza coerente tra autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, facilitando al contempo la libera prestazione di servizi, il diritto di stabilimento e l’accesso remoto a MTF/OTF.

Ambito di applicazione

Il testo riguarda le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono MTF o OTF, oltre agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE nei casi in cui la direttiva 2014/65/UE consenta l’uso di agenti collegati. Le informazioni disciplinate dal regolamento sono quelle da trasmettere per:

  • prestare servizi e svolgere attività di investimento in un altro Stato membro;
  • aprire una succursale o operare tramite agente collegato;
  • fornire dispositivi per agevolare l’accesso e la negoziazione su un MTF o OTF da parte di soggetti remoti stabiliti in un altro Stato membro. Il regolamento si applica in coordinamento temporale con la MiFID II, per assicurare coerenza tra le nuove regole e le norme di recepimento nazionali.

Logica del sistema di notifiche

I considerando spiegano che le informazioni richieste devono essere proporzionate alla natura del diritto esercitato: passaporto per servizi/attività di investimento, passaporto per succursale, passaporto per agente collegato o comunicazione relativa ai dispositivi di accesso ai sistemi di negoziazione. Il regolamento mira quindi a distinguere chiaramente le diverse tipologie di notifica, evitando incertezze operative per gli intermediari e per le autorità competenti.

Notifica per servizi e attività di investimento

Per operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/65/UE, la notifica deve contenere i dati identificativi dell’impresa, inclusa la persona di contatto, e un programma di attività sufficientemente dettagliato. Quest’ultimo deve indicare:

  • i servizi e le attività di investimento, nonché i servizi accessori, che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
  • gli strumenti finanziari che saranno utilizzati;
  • l’eventuale ricorso ad agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, con i relativi dati identificativi e l’indicazione dei servizi, attività e strumenti che essi forniranno. Per gli enti creditizi ricompresi nell’ambito di applicazione, la notifica deve includere almeno i dati identificativi e le informazioni sugli agenti collegati, nei termini previsti dall’articolo 3, paragrafo 2.

Aggiornamento delle notifiche di servizi e attività di investimento

Ogni modifica dei dati già comunicati nella notifica iniziale deve essere trasmessa all’autorità competente con informazioni dettagliate. Il regolamento richiede che l’aggiornamento copra qualsiasi elemento già fornito nella prima notifica, in modo da mantenere costantemente attuale il quadro informativo a disposizione delle autorità di origine e ospitanti.

Comunicazione relativa ai dispositivi per MTF e OTF

Quando l’impresa di investimento o il gestore del mercato intende facilitare l’accesso remoto a un MTF o OTF in un altro Stato membro, la comunicazione deve indicare:

  • dati identificativi e recapiti dell’impresa o del gestore del mercato, oltre alla persona di contatto;
  • una breve descrizione dei dispositivi necessari e la data dalla quale saranno operativi nello Stato membro ospitante;
  • una sintetica illustrazione del modello di business del sistema, comprensiva del tipo di strumenti negoziati, della tipologia di partecipanti e della strategia commerciale rivolta a utenti, membri o partecipanti remoti.

Notifica per succursale o agente collegato

Per l’esercizio del diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/65/UE, la notifica deve contenere un set informativo molto più ampio. Devono essere indicati i dati dell’impresa o dell’ente creditizio nello Stato membro d’origine, quelli della succursale o dell’agente collegato nello Stato membro ospitante, i responsabili della gestione e, nel caso dell’agente collegato, il registro pubblico in cui è iscritto. Centrale è il programma di attività, che deve descrivere in modo organico l’assetto operativo e di controllo della struttura estera.

Contenuto del programma di attività per succursali e agenti collegati

Il programma di attività richiesto dall’articolo 6 è articolato e comprende profili strategici, organizzativi e prudenziali. In particolare deve contenere:

  • l’elenco dei servizi di investimento, dei servizi ausiliari e degli strumenti finanziari da offrire;
  • la funzione della succursale o dell’agente collegato nella strategia dell’impresa, dell’ente creditizio o del gruppo;
  • la tipologia di clientela o controparti e le modalità di acquisizione e relazione commerciale;
  • la struttura organizzativa, anche in caso di matrice funzionale/geografica/legale, e la collocazione nella struttura societaria o di gruppo;
  • le regole sui flussi informativi verso la sede centrale;
  • i nominativi delle persone con funzioni fondamentali, compresi responsabili dell’attività quotidiana, della compliance e della gestione reclami;
  • gli accordi di esternalizzazione rilevanti;
  • un quadro sintetico di sistemi e controlli interni. Tra i sistemi e controlli richiesti figurano espressamente la tutela del denaro e delle attività dei clienti, il rispetto delle regole di condotta e degli obblighi di tenuta delle registrazioni, i controlli sul personale e sulle negoziazioni per conto proprio, le misure antiriciclaggio, i controlli su esternalizzazioni e rapporti con terzi, nonché l’indicazione del sistema di indennizzo degli investitori aderito. Il programma deve infine includere previsioni di profitti/perdite e flussi di cassa per i primi 36 mesi.

Uso di agenti collegati da parte di succursali

Se una succursale da stabilire nello Stato membro ospitante intende avvalersi di agenti collegati nel medesimo Stato, il programma di attività deve riportare anche i dati identificativi di ciascun agente collegato. Questa previsione consente all’autorità ospitante di valutare la catena di responsabilità e il perimetro operativo effettivo della struttura.

Modifiche e cessazione dell’attività

Le comunicazioni di aggiornamento devono sempre dettagliare le variazioni rispetto a quanto già notificato. In caso di cessazione dell’attività della succursale o dell’utilizzo dell’agente collegato, la comunicazione deve inoltre specificare:

  • la persona o le persone responsabili della procedura di cessazione;
  • il calendario della chiusura programmata;
  • le procedure proposte per la cessazione delle attività, incluse le modalità di tutela dei clienti, la gestione dei reclami e l’adempimento delle obbligazioni residue.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla prima data prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono MTF o OTF; si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE quando prestano servizi o attività di investimento e intendono avvalersi di agenti collegati ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, e dell’articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

Definizioni delle diverse notifiche di passaporto

Sono definite quattro categorie: notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento; notifica di passaporto per una succursale; notifica di passaporto per un agente collegato; comunicazione relativa alla fornitura di dispositivi per agevolare l’accesso a un MTF o OTF. La nozione di "notifica di passaporto" comprende tutte queste ipotesi.

Contenuto della notifica per servizi e attività di investimento

La notifica ex articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE deve includere nome, indirizzo, recapiti e persona di contatto dell’impresa; il programma di attività con l’indicazione dei servizi, attività e servizi accessori da prestare nello Stato membro ospitante e degli strumenti finanziari utilizzati; e, se si intende ricorrere ad agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i loro dati identificativi e i servizi, attività e strumenti che forniranno. Per gli enti creditizi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è richiesta almeno la stessa informazione di base e quella relativa agli agenti collegati.

Aggiornamento delle informazioni sui servizi e le attività di investimento

Le imprese di investimento e gli enti creditizi interessati devono comunicare in modo dettagliato ogni modifica di qualsiasi informazione già fornita nella notifica iniziale di passaporto per servizi e attività di investimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

Contenuto della comunicazione sui dispositivi per MTF/OTF

La comunicazione ex articolo 34, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE deve indicare i dati identificativi dell’impresa o del gestore del mercato e della persona di contatto; una breve descrizione dei dispositivi necessari e la data di operatività nello Stato membro ospitante; una breve descrizione del modello di business del sistema, compresi strumenti negoziati, tipo di partecipanti e strategia di marketing verso utenti, membri o partecipanti remoti.

Contenuto della notifica per succursale o agente collegato

La notifica ex articolo 35, paragrafo 2 o 7, della direttiva 2014/65/UE deve includere i dati dell’impresa o dell’ente creditizio nello Stato membro d’origine e della persona di contatto; i dati della succursale o dell’agente collegato nello Stato membro ospitante; il nome delle persone responsabili della gestione; l’indicazione del registro pubblico in cui è iscritto l’agente collegato; e il programma di attività. Il programma deve coprire servizi e strumenti offerti, ruolo strategico della struttura, tipologia di clientela, struttura organizzativa, funzioni chiave, esternalizzazioni, sistemi di controllo, tutela dei clienti e proiezioni economico-finanziarie per 36 mesi.

Elementi obbligatori del programma di attività per succursali e agenti collegati

Il programma di attività deve descrivere: elenco di servizi e strumenti; contributo della struttura alla strategia dell’impresa o del gruppo; tipologia di clienti e modalità di acquisizione; organizzazione gerarchica e collocazione nella struttura societaria; norme sui flussi informativi verso la sede centrale; dati delle persone con funzioni fondamentali; esternalizzazioni cruciali; sistemi e controlli su denaro e attività dei clienti, condotta, registrazioni, personale, antiriciclaggio, terzi e sistema di indennizzo degli investitori; previsioni di profitti/perdite e flussi di cassa per i primi 36 mesi.

Agenti collegati di una succursale nello Stato membro ospitante

Se una succursale da stabilire in uno Stato membro ospitante intende avvalersi di agenti collegati nello stesso Stato, il programma di attività deve indicare anche il nome, l’indirizzo e i recapiti di ciascun agente collegato.

Aggiornamenti e cessazione dell’attività di succursale o agente collegato

Le modifiche dei dati notificati per succursale o agente collegato devono essere comunicate in modo dettagliato con riferimento a tutte le informazioni già fornite nella notifica iniziale. In caso di cessazione dell’attività della succursale o dell’uso dell’agente collegato, la comunicazione deve indicare le persone responsabili della cessazione, il calendario previsto e le procedure proposte per proteggere gli interessi dei clienti, risolvere i reclami e adempiere le obbligazioni residue.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla prima data indicata all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi di investimentomercati finanziarivigilanza prudenzialelibera prestazione di servizi e stabilimentoantiriciclaggio

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