Regolamento (UE) 2017/582
Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce norme tecniche vincolanti sui tempi massimi entro cui le informazioni sulle operazioni in derivati devono essere trasmesse alla controparte centrale e sui tempi di decisione di accettazione o mancata accettazione della compensazione. Prevede inoltre controlli pre-negoziazione sui limiti dei clienti per le operazioni concluse in sede di negoziazione, distinguendo tra esecuzione elettronica e non elettronica. Le regole disciplinano anche il trattamento delle operazioni non accettate, includendo l’invalidità per talune operazioni elettroniche e la possibilità di nuova presentazione entro un’ora in caso di problemi tecnici o materiali.
Regolamento tecnico che disciplina i tempi e le modalità di trasmissione, verifica e accettazione per la compensazione dei derivati negoziati o presentati a una controparte centrale, nonché il trattamento delle operazioni non accettate.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione o su base bilaterale, alle sedi di negoziazione, alle controparti centrali, ai partecipanti diretti e, indirettamente, alle controparti e ai clienti coinvolti nella presentazione e nell’accettazione per la compensazione. Rileva per i derivati soggetti al regime del regolamento (UE) n. 600/2014, integrandone l’articolo 29, paragrafo 3, e si applica a decorrere dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del medesimo regolamento. Sono previste deroghe/semplificazioni quando ricorrono specifiche condizioni di compensazione automatica e pre-trade checks, nonché regole particolari per le operazioni non concluse elettronicamente e per i casi di mancata accettazione dovuta a problemi tecnici o materiali.
Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 600/2014 con norme tecniche di regolamentazione sui tempi di presentazione e di accettazione per la compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati o presentati bilateralmente a una controparte centrale. La finalità, richiamata nei considerando, è ridurre il rischio operativo e di credito, aumentare la certezza per le controparti e assicurare che i processi siano il più possibile rapidi e tecnicamente praticabili.
Finalità e logica della disciplina
La disciplina parte dall’esigenza di sapere quanto prima se un’operazione in derivati compensati sarà accettata o meno dalla controparte centrale, così da consentire alle parti di gestire correttamente i rischi e di conoscere in anticipo le conseguenze di un’eventuale mancata accettazione. Il regolamento assume che le informazioni necessarie per sede di negoziazione e controparte centrale debbano essere predeterminate e chiaramente definite nei rispettivi regolamenti, in modo da consentire una trasmissione elettronica strutturata e standardizzata.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le regole si applicano alle sedi di negoziazione, alle controparti centrali, ai partecipanti diretti e alle controparti coinvolte nelle operazioni in derivati compensati. Il testo distingue tra operazioni concluse in sede di negoziazione e operazioni concluse su base bilaterale, nonché tra negoziazione elettronica e non elettronica, perché i tempi di trattamento e di decisione sono diversi a seconda del grado di automazione del processo.
Informazioni da predisporre nei regolamenti interni
L’articolo 1 richiede che sia la sede di negoziazione sia la controparte centrale indichino nel proprio regolamento quali informazioni devono ricevere e in quale formato. Si tratta di una previsione funzionale alla standardizzazione dei flussi informativi e alla rapidità del processo di compensazione.
Controlli pre-negoziazione nelle operazioni concluse in sede di negoziazione
Per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione, l’articolo 2 impone controlli preliminari sui limiti applicabili al cliente. La sede di negoziazione deve fornire strumenti che consentano al partecipante diretto di verificare, per ogni singolo ordine, i limiti fissati e verificati secondo il regolamento delegato (UE) 2017/589.
La verifica del rispetto dei limiti deve avvenire:
- entro 60 secondi dal ricevimento dell’ordine se l’ordine è elettronico;
- entro 10 minuti se l’ordine non è elettronico.
Se l’ordine non rientra nei limiti, la sede di negoziazione deve informare il cliente e il partecipante diretto:
- in tempo reale per gli ordini elettronici;
- entro 5 minuti dalla verifica per gli ordini non elettronici.
Il meccanismo può essere disapplicato solo se ricorrono cumulativamente le condizioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che presuppongono accordi contrattuali e compensazione automatica immediata con il partecipante diretto come controparte della controparte centrale.
Tempi di trasmissione e di decisione per operazioni concluse in sede di negoziazione
L’articolo 3 stabilisce una catena temporale molto serrata per le operazioni concluse in sede di negoziazione. Per le operazioni elettroniche, la sede di negoziazione deve trasmettere le informazioni alla controparte centrale entro 10 secondi dalla conclusione; per quelle non elettroniche, entro 10 minuti.
La controparte centrale deve decidere sull’accettazione o meno entro 10 secondi dal ricevimento delle informazioni e, in caso di mancata accettazione, deve informare in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione. Questi ultimi devono poi avvisare la controparte che ha concluso l’operazione non appena ricevono la comunicazione della controparte centrale.
Operazioni concluse su base bilaterale
Per le operazioni concluse bilateralmente, l’articolo 4 prevede una procedura più lunga, coerente con un minore grado di automazione. Il partecipante diretto deve raccogliere prove del tempo di conclusione e assicurare che le controparti inviino alla controparte centrale le informazioni necessarie entro 30 minuti dalla conclusione dell’operazione.
Dopo il ricevimento, la controparte centrale comunica al partecipante diretto le informazioni pertinenti entro 60 secondi; il partecipante diretto deve accettare o rifiutare entro altri 60 secondi. La controparte centrale decide infine entro 10 secondi dal ricevimento dell’esito del partecipante diretto.
È prevista una deroga ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 quando il regolamento della controparte centrale impone al partecipante diretto di definire e verificare periodicamente i limiti del cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589 e prevede la compensazione automatica entro 60 secondi dal ricevimento delle informazioni, se l’operazione rispetta tali limiti.
Manca accettazione: effetti e trattamento dell’operazione
L’articolo 5 disciplina in modo differenziato le conseguenze della mancata accettazione. Se l’operazione è stata conclusa elettronicamente in sede di negoziazione e non viene accettata dalla controparte centrale, il contratto è considerato non valido.
Se l’operazione non è stata conclusa elettronicamente, il trattamento dipende:
- dal regolamento della sede di negoziazione, se la presentazione alla compensazione è avvenuta conformemente a tale regolamento;
- dall’accordo tra le controparti, in tutti gli altri casi.
Se la mancata accettazione dipende da un problema tecnico o materiale, l’operazione può essere ripresentata entro un’ora come nuova operazione con le stesse condizioni economiche, purché la seconda presentazione sia concordata tra le controparti. In tal caso, la sede di negoziazione originaria non è soggetta ai requisiti dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la seconda presentazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Informazioni da predisporre nei regolamenti di sede di negoziazione e della controparte centrale
L’articolo 1 impone alla sede di negoziazione di dettagliare nel proprio regolamento le informazioni necessarie dalle controparti e il formato di trasmissione per presentare l’operazione alla controparte centrale. La controparte centrale deve a sua volta specificare nel proprio regolamento le informazioni richieste dalle controparti e dalle sedi di negoziazione, nonché il formato dei dati per la compensazione.
Controlli pre-negoziazione e limiti del cliente nelle operazioni concluse in sede di negoziazione
L’articolo 2 prevede che, salvo che ricorrano cumulativamente le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, gli ordini per derivati compensati conclusi in sede di negoziazione siano sottoposti a controlli e requisiti specifici. La sede di negoziazione deve offrire strumenti per la verifica preliminare dei limiti fissati e verificati dal partecipante diretto per il cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589. La verifica dei limiti deve avvenire entro 60 secondi per ordini elettronici e entro 10 minuti per ordini non elettronici; se l’ordine è fuori limite, il cliente e il partecipante diretto devono esserne informati in tempo reale per gli ordini elettronici o entro 5 minuti dalla verifica per quelli non elettronici.
Tempi di trasmissione e decisione per operazioni concluse in sede di negoziazione
L’articolo 3 disciplina i tempi di comunicazione e accettazione per le operazioni concluse in una sede di negoziazione. Per operazioni elettroniche, la sede deve trasmettere le informazioni alla controparte centrale entro 10 secondi dalla conclusione; per quelle non elettroniche, entro 10 minuti. La controparte centrale deve accettare o rifiutare la compensazione entro 10 secondi dal ricevimento e informare in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione dell’eventuale mancata accettazione; a loro volta, questi ultimi devono informare la controparte interessata non appena ricevono la notizia.
Tempi e flusso informativo per operazioni concluse su base bilaterale
L’articolo 4 prevede che, per le operazioni concluse bilateralmente, il partecipante diretto raccolga le prove del tempo di conclusione e assicuri che le controparti trasmettano alla controparte centrale le informazioni necessarie entro 30 minuti dalla conclusione. La controparte centrale deve inoltrare le informazioni al partecipante diretto entro 60 secondi dal ricevimento e il partecipante diretto deve accettare o rifiutare entro 60 secondi; la controparte centrale decide poi sulla compensazione entro 10 secondi dal ricevimento dell’esito del partecipante diretto. È prevista una deroga quando il regolamento della controparte centrale impone al partecipante diretto di definire e verificare periodicamente i limiti del cliente e consente la compensazione automatica entro 60 secondi se tali limiti sono rispettati.
Trattamento delle operazioni non accettate per la compensazione
L’articolo 5 distingue tra operazioni concluse elettronicamente e non elettronicamente in sede di negoziazione. Se un’operazione elettronica non è accettata, il relativo contratto è considerato non valido. Se l’operazione non è elettronica, il trattamento è disciplinato dal regolamento della sede di negoziazione, quando la presentazione è avvenuta secondo tale regolamento, oppure dall’accordo tra le controparti negli altri casi. In caso di mancata accettazione per problemi tecnici o materiali, l’operazione può essere ripresentata entro un’ora come nuova operazione con le stesse condizioni economiche, purché ciò sia concordato tra le controparti; in tale ipotesi la sede di negoziazione originaria non è soggetta ai requisiti dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la seconda presentazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data prevista dall’articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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