Regolamento (UE) 2016/1054
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati dei due regolamenti di base che hanno istituito dazi antidumping e compensativi definitivi sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle provenienti dalla Cina. La modifica serve a riflettere il cambio di ragione sociale e il nuovo inquadramento societario di un operatore già soggetto a aliquote individuali, senza alterare le conclusioni sostanziali né le aliquote applicabili. L'intervento ha natura tecnica e di coordinamento amministrativo, con effetto immediato dall'entrata in vigore.
Modifica degli allegati dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, per aggiornare i codici addizionali TARIC di una società rinominata e riorganizzata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali/chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, già assoggettate ai dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013. L'intervento riguarda in modo specifico la situazione di Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd, divenuta GCL System Integration Technology Co., Ltd., e l'aggiornamento dei relativi codici addizionali TARIC negli allegati; non modifica il livello generale dei dazi né introduce nuovi prodotti o nuovi soggetti oltre a quelli indicati.
Modifica tecnica dei dazi antidumping e compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione interviene sui regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, che istituiscono rispettivamente un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La finalità è essenzialmente di aggiornamento amministrativo degli allegati TARIC per riflettere il cambio di denominazione di una società e la sua riorganizzazione societaria.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1225/2009 in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping e il regolamento (CE) n. 597/2009 in materia di sovvenzioni. Le misure adottate sono presentate come coerenti con i pareri del comitato competente istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antidumping.
Situazione della società interessata
La società inizialmente indicata come Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd., identificata dal codice addizionale TARIC B872, era soggetta ad aliquote individuali pari al 41,3 % per il dazio antidumping e al 6,4 % per il dazio compensativo. La società comunica il cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.; la Commissione rileva inoltre che nel 2014 la società era stata dichiarata fallita e che nel febbraio 2015 era stata acquisita da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd., appartenente al gruppo di società contrassegnato dal codice TARIC B850.
Valutazione della Commissione
La Commissione conclude che il cambio di ragione sociale non altera le conclusioni dei regolamenti originari. Tale conclusione si fonda sul fatto che sia la società interessata sia il gruppo societario di riferimento risultano soggetti alle medesime aliquote individuali già applicate, sicché non vi sono effetti sostanziali sulla disciplina dei dazi. La Commissione comunica le proprie conclusioni alle parti interessate; non risultano osservazioni.
Modifiche agli allegati TARIC
L'allegato del regolamento dispone due aggiornamenti puntuali:
- la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 viene sostituita e aggiornata per includere GCL System Integration Technology Co., Ltd. insieme alle altre società del gruppo;
- la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 viene sostituita con Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'aggiornamento delle classificazioni TARIC e sulla corretta applicazione dei dazi alle importazioni interessate.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati dei regolamenti antidumping e compensativi
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento. La modifica aggiorna le voci TARIC relative ai codici B850 e B872.
Aggiornamento del codice addizionale TARIC B850
La voce B850 viene sostituita includendo GCL System Integration Technology Co., Ltd. insieme alle società già elencate nel gruppo TARIC B850, tra cui GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd., GCL Solar System (Suzhou) Limited, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., Konca Solar Cell Co. Ltd. e Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.
Aggiornamento del codice addizionale TARIC B872
La voce B872 è sostituita con l'indicazione Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd., mantenendo il codice addizionale TARIC B872.
Cambio di ragione sociale e continuità dell'aliquota individuale
La Commissione prende atto che Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd. ha cambiato ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd. a seguito di fallimento e successiva acquisizione da parte di Jiangsu GCL Energy Co., Ltd., società appartenente al gruppo TARIC B850. La Commissione conclude che tale modifica non incide sulle conclusioni dei regolamenti n. 1238/2013 e n. 1239/2013, poiché la società e il gruppo interessato sono soggetti alle medesime aliquote individuali: 41,3 % per il dazio antidumping e 6,4 % per il dazio compensativo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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