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Sentenza

Sentenza n. 15982/2026 - Roma, Sezione 4B

Giustizia amministrativa202312125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, all’esito della prova di capacità operativa del 21 luglio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, fondato sul superamento del tempo massimo di 35 secondi nella prova di acquaticità del modulo 3: la scheda indicava un tempo di 37,11 secondi. Ha dedotto violazione del favor partecipationis e della lex specialis, oltre a violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione e istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e difetto di trasparenza. Ha sostenuto che durante la prova avrebbe subito un infortunio, poi diagnosticato come distrazione del muscolo trapezio destro, che avrebbe inciso sull’esito e avrebbe dovuto giustificare la ripetizione della prova; ha inoltre contestato che il bando prevedesse l’esclusione senza possibilità di ripetizione in caso di interruzione per infortunio e lamentato l’assenza di requisiti e criteri preventivi di efficienza fisica. Ha infine invocato l’art. 8 CEDU e chiesto l’annullamento dell’esclusione, la riammissione o la ripetizione della prova e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il decisivo infortunio allegato non risultava dal verbale della commissione né era stato comunicato dal candidato durante la prova o al momento della sottoscrizione della scheda, firmata senza osservazioni; verbale e scheda, attestanti che il candidato non aveva rappresentato problemi e aveva superato il tempo massimo, costituivano le fonti privilegiate e fidefacienti sugli accadimenti della prova. La certificazione del pronto soccorso, redatta successivamente, non documentava una caduta o un infortunio e rilevava soltanto lieve dolorabilità, senza ecchimosi né edema; non era quindi sufficiente a provare l’evento e il suo nesso con il mancato superamento. Il giudice ha escluso che la commissione potesse valutare una problematica mai segnalata e ha ritenuto legittime l’esclusione e la mancata riconvocazione. Ha inoltre respinto la censura sulla mancata predeterminazione dei requisiti e dei criteri, poiché il bando e l’Allegato C disciplinavano dettagliatamente modalità, protocolli e valutazione delle prove. Non ha esaminato la legittimità in astratto della clausola del bando sull’esclusione in caso di interruzione per infortunio, reputandola irrilevante in assenza di prova dell’infortunio. La precedente inidoneità del candidato e la ripetizione già ottenuta in sede cautelare sono state richiamate nel quadro della valutazione, ma la decisione si fonda sulla mancanza di prova dell’evento relativo alla seconda prova. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8 d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

    La sentenza non decide la legittimità astratta della previsione del bando sull’esclusione per interruzione della prova: la questione è ritenuta irrilevante perché l’infortunio allegato non è provato.

  • Allegato C al d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

    L’Allegato C contiene, insieme al bando, previsioni dettagliate sulle modalità di svolgimento, sui protocolli e sulla valutazione delle prove; perciò è infondata la doglianza circa la mancata predeterminazione dei criteri.

  • art. 3 l. 241/1990

    In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

    La censura di difetto di motivazione è respinta nel contesto del rigetto delle doglianze: verbale e scheda riportavano il superamento del tempo massimo e l’assenza di problemi rappresentati dal candidato.

  • art. 30 c.p.a.

    In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

    La domanda risarcitoria, proposta in forma specifica e subordinatamente per equivalente, non è accolta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione e dell’accertata legittimità dell’esclusione.

Massime di principio

  • Nelle prove selettive, il candidato che invochi un infortunio o un malessere occorso durante la prova deve darne tempestiva comunicazione alla commissione, così da consentirne la verbalizzazione e la valutazione contestuale; l’omessa segnalazione, insieme a verbale e scheda sottoscritta senza contestazioni, può impedire di provare successivamente l’evento e la sua incidenza sull’esito.
  • Una certificazione medica redatta dopo la prova, che non attesti un incidente o una caduta e rilevi soltanto sintomi non specifici, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’infortunio invocato come causa del mancato superamento, soprattutto quando il candidato non abbia segnalato alcuna problematica durante la prova.
  • È infondata la censura di mancata predeterminazione dei criteri di valutazione quando la lex specialis e i relativi allegati descrivano in modo dettagliato le modalità, i protocolli e i criteri di valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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