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Ordinanza

Ordinanza n. 1069/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,- del provvedimento emesso dal Comune di Roma – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione SUAP, Sportello Carburanti (prot. QH/2025/0088920), comunicato via PEC in data 05/12/2025, avente ad oggetto: “Trasferimento titolarità impianti di distribuzione carburanti siti in Roma (RM): Via Casilina, 510; Via Leone XIII, 331; Viale delle Milizie, 1/G; Via dei Monti di Primavalle, 20; Via Pineta Sacchetti, 153; Via C. Colombo fronte V.le Libano 56. Società: CMG Group SA” con il quale viene negato il trasferimento della titolarità degli impianti in oggetto, dalla società Ewagrill S.n.c. di Salzillo Vincenzo & C. all’odierna ricorrente; - del provvedimento emesso dal Comune di Roma – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione SUAP, Sportello Carburanti (prot. QH/2025/0090983), comunicato via PEC in data 17/12/2025, avente ad oggetto: “Trasferimento titolarità impianti di distribuzione carburanti siti in Roma (RM): Via Casilina, 510; Via Leone XIII, 331; Viale delle Milizie, 1/G; Via dei Monti di Primavalle, 20; Via Pineta Sacchetti, 153; Via C. Colombo fronte V.le Libano 56. Società: CMG Group SA” con il quale si conferma il contenuto del precedente provvedimento; - di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, ivi inclusa in parte qua la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Roma 1, Sez. Tributi, datata 19/09/2025, mai comunicata alla ricorrente e conosciuta solo attraverso il richiamo contenuto negli atti precedentemente indicati, e nei confronti della quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento della titolarità di sei impianti di distribuzione carburanti e successivo provvedimento comunale di conferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato due provvedimenti di Roma Capitale con i quali è stato negato e poi confermato il trasferimento in suo favore della titolarità di sei impianti di distribuzione carburanti precedentemente riferibili ad altra società. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusa una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiamata nei provvedimenti comunali e non direttamente comunicata alla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti. Nella fase cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, contestando la legittimità del diniego e la verifica delle condizioni per il trasferimento delle autorizzazioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, con la cognizione propria della fase cautelare, che il provvedimento impugnato apparisse immune da vizi. In particolare, il contratto preliminare richiamato dalla ricorrente non aveva trasferito la proprietà degli impianti di carburante; di conseguenza, Roma Capitale aveva correttamente rilevato che la ricorrente non poteva disporre giuridicamente degli impianti. Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione comunale fosse tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per trasferire alla ricorrente le autorizzazioni amministrative già rilasciate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta all'esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede di trasferimento della titolarità di impianti di distribuzione carburanti, l'amministrazione può negare il trasferimento quando il titolo negoziale prodotto dall'interessato non dimostri l'avvenuto trasferimento della proprietà degli impianti, poiché il richiedente non può disporre giuridicamente di beni dei quali non è proprietario.
  • L'amministrazione competente al trasferimento di autorizzazioni amministrative già rilasciate deve verificare autonomamente la sussistenza delle condizioni legali e sostanziali per il subentro del nuovo titolare; il trasferimento della posizione autorizzatoria non consegue automaticamente alla stipulazione di un contratto preliminare relativo agli impianti.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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