Sentenza del 26/05/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione Irpef, IVA e Irap somme calcolate sulla base della presunta cessione al valore normale delle merci indicate in un'autofattura, emessa per un imponibile pari al 10% del valore originario dei beni e recante la dicitura "merce da destinarsi a finalità extraimprenditoriali". L'Ufficio riteneva che l'autofattura non rispettasse i requisiti formali previsti dal DPR 447/1997 e costituisse prova di una cessione in evasione d'imposta. Il contribuente ha sostenuto che le merci erano obsolete, invendute e ormai incommerciabili, come dimostrato dalla documentazione fotografica, dall'assenza di nuovi acquisti negli ultimi anni e dalla gestione liquidatoria dell'attività in vista della cessazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la presunzione di cessione al valore normale, eventualmente derivante dal mancato rispetto dei criteri formali di autofatturazione, non fosse assoluta e potesse essere superata da prove contrarie. Nel caso concreto, la permanenza delle merci nella disponibilità del contribuente, la loro vetustà e incommerciabilità, nonché l'andamento liquidatorio dell'attività, dimostravano l'assenza di una cessione occulta. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
DPR 447/1997
La sentenza richiama i criteri formali previsti per l'autofatturazione e la documentazione delle merci in rimanenza o destinate a finalità extraimprenditoriali. Il mancato rispetto di tali criteri può contribuire a fondare una presunzione di cessione al valore normale, ma non determina automaticamente l'esistenza di una cessione imponibile.
Art. 52 del D.lgs. 546/1992
La norma è richiamata in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dell'atto impugnato durante il giudizio di appello.
Massime di principio
- Le presunzioni tributarie relative alla cessione di beni al valore normale non sono necessariamente assolute: il contribuente può superarle fornendo prove concrete e coerenti dell'assenza di una cessione o di un valore effettivo molto inferiore.
- Il mancato rispetto di formalità contabili o di autofatturazione può costituire un elemento indiziario, ma non basta da solo a dimostrare l'evasione quando esistono elementi documentali contrari.
- Per dimostrare l'obsolescenza o l'incommerciabilità delle rimanenze sono rilevanti fotografie, inventari, andamento degli acquisti e delle vendite, documentazione della liquidazione dell'attività e ogni elemento che provi la perdita di valore dei beni.
- La valutazione fiscale del valore normale deve considerare la concreta commerciabilità dei beni e le caratteristiche del mercato di riferimento, non soltanto il loro originario costo o valore contabile.
- In caso di cessazione o liquidazione dell'attività, la vendita delle rimanenze a valori molto ridotti può essere giustificata se il contribuente dimostra che si tratta di beni vetusti, invenduti o privi di un effettivo mercato.
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