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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36802/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., lamentando in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi probatori e ricostruito il fatto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la particolare tenuità del fatto dovesse essere applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di censure già dedotte in appello e già congruamente disattese, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente individuato sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del danneggiamento. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi sulla particolare tenuità del fatto, escludendola in ragione del disvalore della condotta, del danno economicamente non irrisorio e delle plurime condanne dell'imputato per reati della stessa indole. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.

    Norma incriminatrice del danneggiamento contestato; la Corte ne richiama la corretta integrazione, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo.

  • art. 90 c.p.

    Il movente e lo stato d'ira non escludono la responsabilità penale; tali elementi non valgono a scriminare il fatto contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti elevato disvalore, danno non lieve e precedenti specifici o omogenei rilevanti.

  • art. 591 c.p.p.

    La decisione finale di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito, quando la motivazione territoriale sia congrua e priva di vizi logici o giuridici rilevabili in sede di legittimità.
  • Ai fini del delitto di danneggiamento, la responsabilità può essere confermata quando il giudice di merito abbia adeguatamente accertato sia la sussistenza della condotta materiale lesiva del bene, sia l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
  • Il movente e lo stato d'ira non escludono di per sé la responsabilità penale, salvo che ricorrano specifiche cause di esclusione previste dall'ordinamento; non possono, da soli, neutralizzare l'elemento soggettivo del reato contestato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va negata quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore, abbia prodotto un danno non esiguo e risulti connotata da precedenti penali omogenei, perché tali elementi escludono la marginalità offensiva richiesta dall'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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