Sentenza n. 211/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che ha escluso il vincitore e dichiarato conclusa senza assunzioni la procedura selettiva, nonché nuova procedura concorsuale per il medesimo profilo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato vincitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato vincitore della procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato e part time al 50% di un funzionario tecnico. Il Comune, con successiva determinazione, aveva tuttavia disposto di non procedere all'assunzione, ritenendo insussistente in capo al candidato il requisito soggettivo dello status di dipendente pubblico e il requisito oggettivo della necessità di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza; aveva inoltre dichiarato conclusa senza assunzioni la procedura e indetto una nuova selezione per il medesimo profilo. Il ricorrente ha dedotto: il contrasto dell'esclusione con la precedente ammissione, fondata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando; la violazione del contraddittorio procedimentale, trattandosi sostanzialmente di autotutela; l'erroneità dei presupposti dell'esclusione; lo sviamento di potere, desunto anche dalla previsione nel nuovo bando dello status di dipendente pubblico quale requisito partecipativo. Il requisito previsto dal bando consisteva nell'avere svolto per almeno sei mesi, presso amministrazioni pubbliche, mansioni equivalenti al profilo richiesto, a seguito di procedure concorsuali oppure con contratti di collaborazione. Il ricorrente aveva documentato un contratto di collaborazione triennale, poi rinnovato, stipulato ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 165/2001, con un Comune, in posizione di esperto di elevatissima specializzazione nell'Area tecnica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti il terzo e il quarto motivo. Ha rilevato che il bando non richiedeva, quale requisito di partecipazione, lo status di dipendente pubblico, ma soltanto un'esperienza di servizio di almeno sei mesi presso amministrazioni pubbliche, requisito posseduto dal ricorrente mediante il contratto di collaborazione documentato. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 92, comma 1, secondo alinea, d.lgs. 267/2000, poiché la relativa autorizzazione riguarda i dipendenti degli enti locali a tempo parziale già assunti che intendano prestare attività lavorativa presso altri enti, e non costituisce requisito per la partecipazione a un concorso pubblico. Sono stati annullati sia l'atto che aveva escluso il ricorrente e dichiarato conclusa senza assunzioni la procedura, sia il successivo atto di indizione della nuova selezione per il medesimo profilo, fondato sull'erroneo presupposto dell'infruttuoso esito della precedente procedura. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 92 d.lgs. 267/2000
Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia; i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
Il meccanismo autorizzatorio riguarda lo svolgimento di attività lavorativa presso altri enti da parte di dipendenti degli enti locali a tempo parziale già assunti; non è applicabile quale requisito per la partecipazione a un concorso pubblico.
art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 165/2001
Il contratto di collaborazione stipulato ai sensi di tali disposizioni può integrare l'esperienza presso una pubblica amministrazione richiesta dal bando, ove il bando ammetta tale modalità di servizio.
Massime di principio
- L'amministrazione non può escludere un candidato sulla base di un requisito soggettivo non previsto dalla lex specialis; ai fini della verifica dell'ammissione rileva il requisito effettivamente stabilito dal bando, interpretato secondo il suo tenore letterale.
- Quando il bando richiede lo svolgimento di almeno sei mesi di mansioni equivalenti presso pubbliche amministrazioni anche mediante contratti di collaborazione, il requisito può essere soddisfatto da una collaborazione stipulata con una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 165/2001, se adeguatamente documentata.
- L'autorizzazione prevista dall'art. 92, comma 1, secondo alinea, d.lgs. 267/2000 concerne i dipendenti degli enti locali a tempo parziale già in servizio che intendano lavorare presso altri enti; tale autorizzazione non costituisce requisito soggettivo per partecipare a una procedura concorsuale.
- È illegittima la determinazione con cui l'amministrazione, dopo avere approvato la graduatoria e dichiarato vincitore un candidato, nega l'assunzione sulla base di presupposti estranei ai requisiti del bando e, assumendo erroneamente fallita la precedente selezione, indice una nuova procedura per il medesimo profilo.
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