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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35220/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro, in misura proporzionale, su un atto qualificato come conferimento di immobile in una società, riqualificandolo come compravendita dell'immobile conferito sulla base di elementi extra testuali e del collegamento con altri negozi intervenuti tra le parti. La contribuente, quale socia della società cessata, aveva ottenuto l'annullamento dell'atto nei primi gradi. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che: a) l'art. 37-bis, comma 4, non è applicabile in via analogica all'imposta di registro; b) l'art. 20 consente la qualificazione dell'atto registrato anche considerando i negozi collegati. La CTR aveva invece confermato l'annullamento dell'avviso valorizzando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, se è vero che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 ha natura di regola interpretativa e non antielusiva e quindi non impone il contraddittorio preventivo previsto per le norme antielusive, la censura dell'Agenzia non poteva comunque condurre alla cassazione perché la riqualificazione operata era illegittima alla luce dello ius superveniens e dell'interpretazione consolidata dell'art. 20. La Corte ha ribadito che, nella versione applicabile, l'attività di riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve essere svolta soltanto in base agli elementi desumibili dall'atto stesso, senza riferimento agli atti collegati o ad elementi extratestuali. Poiché l'amministrazione aveva fondato la pretesa proprio su tali elementi esterni, la sentenza impugnata, pur con motivazione corretta solo in diritto e da emendare, restava conforme nel dispositivo; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardiva costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma, richiamata dalla ricorrente, disciplina le disposizioni antielusive e il relativo contraddittorio endoprocedimentale; la Corte precisa che tale meccanismo non è estensibile in via analogica all'imposta di registro quando si applica l'art. 20 come regola interpretativa.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per la Corte, nella formulazione applicabile e alla luce dell'interpretazione autentica e degli arresti della Corte costituzionale, la riqualificazione dell'atto deve essere compiuta ab intrinseco, ossia solo sulla base delle clausole negoziali e degli elementi desumibili dall'atto, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 370, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    Indicato per la tardiva costituzione della controricorrente ai soli fini della partecipazione alla discussione.

  • art. 56, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla riproposizione in appello dell'eccezione di nullità dell'avviso per omesso contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    La Corte ribadisce il principio di diritto già affermato in giurisprudenza conforme e lo applica al caso concreto.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali evocati nel motivo di ricorso in relazione all'interpretazione dell'art. 20 e al contraddittorio, ma non decisivi ai fini dell'accoglimento.

  • L. 29 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    Richiamata come fonte dell'interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis

    Citata quale attuale riferimento delle disposizioni antielusive che presuppongono il contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 opera come regola interpretativa della portata dell'atto e non come clausola generale antielusiva; pertanto non richiede il contraddittorio endoprocedimentale previsto per le contestazioni antielusive.
  • La riqualificazione dell'atto registrato ai fini dell'imposta di registro deve essere compiuta esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, secondo una valutazione ab intrinseco, senza poter fondare la pretesa su atti collegati o su elementi extratestuali.
  • Se la decisione di merito è conforme nel dispositivo al diritto applicabile, la Corte può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e rigettare il ricorso.
  • Il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio non opera in via generalizzata per i tributi non armonizzati, salvo che sia espressamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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