Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare nella quale il giudice dell’esecuzione aveva emesso un’ordinanza di improseguibilità del procedimento e disposto la cancellazione del pignoramento trascritto. La parte che aveva intrapreso l’esecuzione propose reclamo al tribunale collegiale ai sensi dell’art. 630 c.p.c., ma il tribunale dichiarò inammissibile il reclamo ritenendo che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, avendo natura di atto del processo esecutivo e comportando una chiusura anticipata del processo, dovesse essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La corte d’appello confermò tale impostazione. In cassazione la ricorrente dedusse, in modo non chiaramente articolato, un errore di fatto nella ricostruzione della vicenda processuale, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale qualificato l’impugnazione come appello e non come reclamo, vizi motivazionali, omessa pronuncia, violazione del principio del chiesto e pronunciato e violazione dell’art. 91 c.p.c.; inoltre contestò la qualificazione del rimedio processuale e l’asserita omissione di valutazione della documentazione relativa a un coniuge in comunione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. per la mancanza di specifica e chiara formulazione dei motivi, esposti in modo promiscuo e non partito. In ogni caso, anche a voler ricavare dalle doglianze una censura contro la statuizione della corte d’appello sull’inammissibilità del reclamo, ha ritenuto corretta la decisione di merito perché conforme all’orientamento consolidato secondo cui il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, c.d. estinzione atipica, è impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con reclamo ex art. 630 c.p.c. La Corte ha richiamato espressamente Cass. n. 11241/2022, affermando la continuità con tale principio e aggiungendo che l’erroneo uso del rimedio non è sanabile né convertibile in opposizione agli atti esecutivi. Ha poi osservato che anche la censura relativa alla documentazione sul coniuge in comunione dei beni era carente di specificità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è rimedio riferito alla dichiarazione di estinzione tipica e non è utilizzabile per impugnare la chiusura anticipata improseguibilità del processo esecutivo.
art. 617 c.p.c.
L’ordinanza di improseguibilità/chiusura anticipata del processo esecutivo deve essere impugnata esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono formulati in modo specifico, chiaro e separato, rendendo impossibile cogliere le censure effettive.
art. 112 c.p.c.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ritenuta idoneamente articolata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione processuale dedotto dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ma senza esito favorevole.
art. 360 bis c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese, ma non accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che determina la chiusura anticipata del processo esecutivo, pur se denominato diversamente, va qualificato in base al suo contenuto sostanziale e si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.
- L’erronea proposizione del rimedio impugnatorio non è sanabile né convertibile in un diverso mezzo di tutela quando la parte abbia espressamente scelto un atto non compatibile con la struttura del rimedio corretto.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, chiari e autonomamente individuabili: la formulazione promiscua e indistinta delle censure comporta inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c.
- Le doglianze che attaccano una decisione processuale devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di specificità, la censura non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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