Cassazione Penale, Ordinanza n. 27336/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in abitazione. In cassazione l'imputato ha proposto un solo motivo, contestando la sussistenza dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era stata dedotta solo nelle conclusioni dinanzi al giudice d'appello e non con l'atto di appello; perciò era una doglianza nuova, già inammissibile in secondo grado e comunque non proponibile per la prima volta in cassazione, perché richiedeva un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
L'aggravante contestata è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché dedotta per la prima volta solo nelle conclusioni d'appello e richiedente accertamenti di fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state specificamente devolute con l'atto di appello, quando la loro verifica presuppone accertamenti in fatto.
- La deduzione tardiva in conclusione di appello non sana la mancata proposizione del motivo nell'atto di impugnazione e rende la censura non esaminabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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