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Sentenza

Sentenza n. 2965/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2404 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2025.

Giustizia amministrativa202504092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità per 21 giorni di ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione e divenuta irrevocabile, lamentando l'inerzia del Ministero nell'eseguire la condanna al pagamento dell'indennità per ferie non fruite e chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inottemperanza. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica tramite PEC, non indicava la sede del TAR, gli estremi della sentenza civile da eseguire e si riferiva invece, in termini generici, a una procedura per il riconoscimento del bonus carta del docente. Sono state inoltre esaminate la rilevanza dell'assenza del difensore alla camera di consiglio, la configurabilità della procura come procura apposta in calce al ricorso, la sanabilità del vizio e la possibilità di concedere l'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi della controversia. La procura esaminata era priva di tali elementi essenziali e, per il riferimento al bonus carta del docente anziché all'ottemperanza alla sentenza sul pagamento delle ferie non godute, non consentiva di ricostruire la volontà del ricorrente di conferire lo ius postulandi per quello specifico giudizio. La trasmissione telematica della copia informatica di una procura cartacea separata, depositata insieme al ricorso nativo digitale, non determina di per sé l'incorporazione della procura nel ricorso né supplisce alla sua genericità; la procura speciale deve inoltre preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la scelta della parte di adottare una procura generica non era giustificata da un'obiettiva incertezza normativa. Il TAR ha ritenuto non necessaria un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente, assente alla camera di consiglio, aveva rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, al quale il ricorrente ha fatto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato civile.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura che abilita il difensore a proporre il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra, da sola, la sua anteriorità o coevità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria presenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare successivamente la carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica, che giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente formata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non impone un ulteriore avviso quando il difensore, pur regolarmente presente al processo, non partecipi alla camera di consiglio e rinunci implicitamente a interloquire.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve esistere prima o contestualmente alla redazione del ricorso; la sua produzione o notificazione successiva non sana la carenza originaria.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire, attraverso il proprio contenuto, l'individuazione della specifica controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale esso deve essere proposto; una procura generica è inidonea a conferire validamente lo ius postulandi.
  • La procura rilasciata su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa, per ciò solo, una procura validamente apposta in calce al ricorso quando il suo contenuto non individui adeguatamente la controversia e non consenta di verificare la volontà del conferente rispetto allo specifico giudizio.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata o resa disponibile al momento della notificazione o del deposito telematico.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per sanare una procura generica quando la pronuncia successiva dell'Adunanza plenaria abbia confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, poiché la parte avrebbe potuto adottare prudenzialmente la soluzione più cautelativa.
  • Quando il difensore non partecipa alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire, salvo che la questione emerga dopo il passaggio in decisione nei presupposti indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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