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Ordinanza

Ordinanza n. 958/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determina del Comandante interregionale per l'Italia Centrale della Guardia di Finanza, notificata in data 24 ottobre 2025, recante la sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego di mesi sei, ai sensi dell'art. 1357 del C.O.M., a decorrere dal 3 giugno 2015 al 2 dicembre 2015, così computando in tale periodo il provvedimento precauzionale obbligatorio, emesso in data 2 giugno 2015;

Giustizia amministrativa202514947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina disciplinare di sospensione dall'impiego per sei mesi, con computo del periodo di sospensione precauzionale obbligatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina notificata il 24 ottobre 2025 con cui il Comandante interregionale per l'Italia Centrale della Guardia di Finanza gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per sei mesi, ai sensi dell'art. 1357 del Codice dell'ordinamento militare, decorrente dal 3 giugno 2015 al 2 dicembre 2015, computando nel periodo il provvedimento precauzionale obbligatorio del 2 giugno 2015. In sede cautelare sono stati dedotti vizi di violazione del giudicato penale, eccesso di potere e difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza, a un primo esame, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'assoluzione penale non impedisca, di per sé, l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare: l'amministrazione non può rivalutare la consistenza oggettiva del fatto coperto dal giudicato penale, ma può valutarne la diversa rilevanza disciplinare, poiché la fattispecie penale e quella disciplinare non coincidono necessariamente. Il giudicato penale non determina inoltre un vincolo assoluto per l'amministrazione nell'accertamento dei fatti rilevanti né condiziona inderogabilmente il giudizio amministrativo. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva puntualmente descritto e circostanziato la condotta contestata, illustrando le ragioni per cui essa risultava contraria ai doveri di correttezza e lealtà derivanti dal giuramento del militare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della mancata produzione di memorie tecniche da parte della difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Indicato quale base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per sei mesi.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non preclude, di per sé, il procedimento disciplinare, poiché l'amministrazione può valutare la rilevanza disciplinare della condotta secondo una fattispecie distinta da quella penale, fermo il divieto di rimettere in discussione la consistenza oggettiva del fatto coperto dal giudicato penale.
  • Il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l'amministrazione nell'accertamento dei fatti rilevanti sul piano disciplinare e non condiziona inderogabilmente il giudizio amministrativo, quando la valutazione riguarda la diversa rilevanza della condotta ai fini disciplinari.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l'amministrazione abbia descritto e circostanziato la condotta contestata e abbia motivato la sua contrarietà ai doveri disciplinari, anche se il medesimo episodio abbia avuto un esito assolutorio in sede penale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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