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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sorto a seguito di opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. promossa da Luca Tentorio contro la cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia derivanti da una sentenza penale per reati fiscali (d.l. n. 74/2000). Il Tribunale civile di Monza aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che la questione della individuazione e riferibilità delle voci di spesa dovesse essere decisa dal giudice dell'esecuzione penale (GIP di Milano), atteso che la sentenza penale non indicava puntualmente il quantum per le spese. Il GIP di Milano, invece, sollevò conflitto sostenendo che l'opponente non contestava l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo esecutivo (la sentenza penale), ma esclusivamente la quantificazione e l'assegnazione contabile delle singole voci di spesa, spettanti al giudice civile.

La decisione

La Corte regolatrice ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del Tribunale civile di Monza. La decisione si fonda sul principio giurisprudenziale che le controversie relative alla quantificazione delle spese processuali, alla verifica contabile delle singole voci e alla loro pertinenza rispetto ai reati contestati rientrano nella cognizione del giudice civile, da trattarsi di questioni che non incidono sulla sussistenza, validità o efficacia del titolo esecutivo. Sono invece riservate al giudice dell'esecuzione penale le questioni attinenti all'esistenza, alla validità e all'operatività del titolo esecutivo. Conseguentemente, gli atti vanno trasmessi al Tribunale civile di Monza.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola la opposizione all'esecuzione per ingiunzione e titoli esecutivi; la Corte interpreta che la opposizione ex art. 615 c.p.c. è la procedura competente per contestare la quantificazione delle spese processuali derivanti da sentenza penale quando non si mette in discussione il titolo esecutivo

  • art. 617 c.p.c.

    Norma collegata alla procedura di opposizione; richiamata quale disposizione processuale civile idonea a trattare le controversie sul quantum delle pretese esecutive

  • art. 28 c.p.p.

    Disposizione che disciplina il conflitto di competenza tra giudici penali; richiamata per giustificare la possibilità di devolvere alla Corte regolatrice la decisione del conflitto tra giudice civile e giudice dell'esecuzione penale

  • d.l. n. 74 del 2000

    Fonte del reato fiscale per il quale il condannato è stato giudicato; rilevante solo come sfondo sostanziale dei fatti ma non determinante per la ripartizione della competenza tra giudice civile e giudice dell'esecuzione

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 491 del 29/09/2011; Cass. Sez. U. 25/05/2005 n. 10959; Cass. Sez.1 n. 11604 del 15/12/2015 e pronvve. citate)

    La Corte richiama orientamenti di legittimità secondo i quali le questioni di quantificazione delle spese e di pertinenza delle voci di spesa rispetto alla condanna spettano al giudice civile tramite opposizione, mentre al giudice dell'esecuzione sono riservate le questioni sull'esistenza, validità ed efficacia del titolo esecutivo

Massime di principio

  • Se il condannato non contesta l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo esecutivo (la sentenza penale) ma solo il calcolo o la pertinenza delle singole voci di spesa, la controversia va devoluta al giudice civile con opposizione ex art. 615 c.p.c.
  • Sono di competenza del giudice dell'esecuzione penale unicamente le questioni che incidono sulla sussistenza o sull'operatività del titolo esecutivo (es. nullità della pronuncia che costituisce titolo, inesistenza della condanna a pagare), non le mere questioni contabili o di ripartizione delle spese
  • In caso di conflitto tra giudice civile e giudice dell'esecuzione che determini stasi processuale, è ammissibile il conflitto regolato dall'art. 28 c.p.p. per ottenere la declaratoria di competenza dalla Corte regolatrice
  • Nella pratica, chi intende contestare il 'quanto' delle spese dovute dopo una condanna penale dovrebbe proporre opposizione in sede civile; viceversa, chi contesta la 'natura' o l'esistenza dell'obbligo (cioè il titolo) deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione penale
  • La distinzione sostanziale da valutare è se la censura incida sulla portata della condanna (competenza penale) o limiti la sola quantificazione/pertinenza di voci di spesa (competenza civile)

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