Sentenza del 31/08/2016 n. 203 - Comm. Trib. I grado di Trento
ICI - IMPONIBILITÀ TERRENO EDIFICABILE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI TERRENO EDIFICABILE - NON SUSSISTENTI PER I TERRENI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE - SUSSISTENTI PER I TERRENI DESTINATI AD AREE RESIDENZIALI SATURE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettamento all’ICI di alcuni terreni, in relazione alla loro qualificazione urbanistica come aree edificabili. Occorreva stabilire se la destinazione urbanistica dei terreni consentisse un’utilizzazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. La sentenza ha distinto tra terreni destinati ad attrezzature pubbliche e terreni ricadenti in aree residenziali sature.
La decisione
È stato ritenuto che i terreni destinati ad attrezzature pubbliche non siano qualificabili come edificabili ai fini ICI, poiché tale destinazione preclude un utilizzo del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. Al contrario, i terreni destinati ad aree residenziali sature sono stati considerati edificabili e, pertanto, assoggettabili all’ICI. Non essendo disponibile il testo integrale, non è possibile indicare con certezza l’esito processuale formale, come l’accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina ICI relativa alle aree edificabili
Non riportata nel testo fornito.
Ai fini dell’ICI, la qualificazione di un terreno come edificabile dipende dalla concreta destinazione urbanistica e dalla possibilità di un’utilizzazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. La destinazione ad attrezzature pubbliche esclude tale qualificazione, mentre la destinazione a uso residenziale, anche in aree sature, la consente.
Massime di principio
- La sola presenza di una destinazione urbanistica non è sufficiente: occorre verificare quale concreta utilizzazione del terreno sia consentita dagli strumenti urbanistici.
- Un’area destinata esclusivamente ad attrezzature pubbliche, senza possibilità di edificazione privata o di utilizzazione edilizia ordinaria, non dovrebbe essere considerata edificabile ai fini dell’imposta.
- Le aree residenziali sature possono mantenere la qualificazione di aree edificabili anche se le possibilità edificatorie residue sono limitate, purché la destinazione urbanistica consenta in astratto un’utilizzazione edilizia.
- Per valutare l’imponibilità occorre esaminare gli strumenti urbanistici comunali, i vincoli, la destinazione specifica dell’area e le effettive facoltà edificatorie riconosciute al proprietario.
- La qualificazione fiscale del terreno può differire in funzione della destinazione urbanistica concreta: aree con funzione pubblica esclusiva e aree residenziali devono essere valutate secondo criteri differenti.
Testo integrale
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