Sentenza del 30/08/2016 n. 1058 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica di cartella di pagamento in assenza del destinatario - Mancata compilazione della relata di notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, sostenendo in particolare la mancata compilazione della relata di notifica e l'assenza del destinatario al momento della consegna. La questione riguardava se la notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno richiedesse l'intervento di un ufficiale giudiziario e una relata formalmente compilata.
La decisione
La notifica è stata ritenuta valida. Per la notifica di provvedimenti fiscali effettuata direttamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non è necessaria l'intermediazione di un ufficiale giudiziario né la compilazione di una relata di notifica, trovando applicazione le regole previste per la consegna dei plichi raccomandati del servizio postale. L'atto si considera consegnato quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di riceverlo. Per le cartelle di pagamento, il concessionario deve inoltre conservare per cinque anni la copia dell'atto e dell'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti fiscali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
In assenza di una disciplina speciale che imponga formalità ulteriori, la notifica diretta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno segue le regole proprie della consegna dei plichi postali e non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Obbligo di conservazione della copia della cartella e dell'avviso di ricevimento
Il concessionario deve conservare per cinque anni la copia dell'atto notificato e dell'avviso di ricevimento, così da poter dimostrare l'avvenuta spedizione e consegna della cartella.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno può essere valida anche senza relata di notifica e senza l'intervento di un ufficiale giudiziario, quando la legge non richiede espressamente tali formalità.
- La consegna all'indirizzo del destinatario è normalmente sufficiente a perfezionare la notifica; il destinatario deve fornire una prova concreta di essere stato impedito, senza colpa, dal ricevere l'atto.
- La mancata presenza del destinatario non determina automaticamente l'invalidità della notifica, se sono state rispettate le regole postali applicabili e l'amministrazione può documentare la spedizione e l'esito della consegna.
- In caso di contestazione, è rilevante verificare la copia della cartella, l'avviso di ricevimento, le annotazioni postali e il rispetto degli obblighi di conservazione documentale da parte del concessionario.
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