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Sentenza

Sentenza del 30/08/2016 n. 1418 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tributi locali vari - Tariffa per i controlli sanitari ufficiali ex d.lgs. 19.11.2008, n. 194 - Obbligo di pagamento anche da parte di chi esercita attività di commercio dei prodotti soggetti al controllo sanitario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento della tariffa per i controlli sanitari ufficiali, poiché svolge esclusivamente attività di commercio dei prodotti alimentari e non attività di produzione, stoccaggio o lavorazione. La disciplina riguarda infatti gli stabilimenti della filiera alimentare sottoposti ai controlli sanitari, non le imprese che si limitano alla commercializzazione dei prodotti.

La decisione

La pretesa tariffaria è stata esclusa nei confronti dell’operatore commerciale. Il d.lgs. n. 194/2008 tutela la sicurezza alimentare con riferimento agli stabilimenti, intesi come aziende autorizzate alla produzione, allo stoccaggio o alla lavorazione dei prodotti alimentari. Poiché il commercio costituisce un’attività economica distinta e non coincide con tali attività, chi esercita esclusivamente il commercio non è obbligato al pagamento della tariffa.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194

    La tariffa per i controlli sanitari ufficiali si applica agli operatori e agli stabilimenti soggetti ai controlli previsti dalla normativa sanitaria, con riferimento alle attività di produzione, stoccaggio e lavorazione dei prodotti alimentari.

  • Direttiva europea 11 dicembre 1989, n. 662, articolo 2

    Lo stabilimento è inteso come l’azienda autorizzata alla produzione, allo stoccaggio o alla lavorazione dei prodotti alimentari. Tale nozione non comprende, di per sé, l’impresa che svolge esclusivamente attività commerciale.

Massime di principio

  • L’obbligo di una tariffa sanitaria deve essere verificato in base all’attività concretamente svolta dall’impresa e non alla semplice circostanza che essa commercializzi prodotti alimentari.
  • Un’attività di sola vendita o intermediazione, priva di produzione, lavorazione o stoccaggio soggetto a controllo sanitario, non rientra automaticamente tra quelle obbligate al pagamento della tariffa.
  • La nozione di stabilimento rilevante ai fini della tariffa comprende le attività che incidono direttamente sulla filiera produttiva e sulla sicurezza del prodotto, non ogni operatore commerciale.
  • In caso di attività miste, occorre distinguere le operazioni effettivamente svolte: l’esenzione potrebbe non operare per le componenti di produzione, lavorazione o stoccaggio soggette ai controlli sanitari.

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