Sentenza del 30/08/2016 n. 1418 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Tariffa per i controlli sanitari ufficiali ex d.lgs. 19.11.2008, n. 194 - Obbligo di pagamento anche da parte di chi esercita attività di commercio dei prodotti soggetti al controllo sanitario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento della tariffa per i controlli sanitari ufficiali, poiché svolge esclusivamente attività di commercio dei prodotti alimentari e non attività di produzione, stoccaggio o lavorazione. La disciplina riguarda infatti gli stabilimenti della filiera alimentare sottoposti ai controlli sanitari, non le imprese che si limitano alla commercializzazione dei prodotti.
La decisione
La pretesa tariffaria è stata esclusa nei confronti dell’operatore commerciale. Il d.lgs. n. 194/2008 tutela la sicurezza alimentare con riferimento agli stabilimenti, intesi come aziende autorizzate alla produzione, allo stoccaggio o alla lavorazione dei prodotti alimentari. Poiché il commercio costituisce un’attività economica distinta e non coincide con tali attività, chi esercita esclusivamente il commercio non è obbligato al pagamento della tariffa.
Norme richiamate
Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
La tariffa per i controlli sanitari ufficiali si applica agli operatori e agli stabilimenti soggetti ai controlli previsti dalla normativa sanitaria, con riferimento alle attività di produzione, stoccaggio e lavorazione dei prodotti alimentari.
Direttiva europea 11 dicembre 1989, n. 662, articolo 2
Lo stabilimento è inteso come l’azienda autorizzata alla produzione, allo stoccaggio o alla lavorazione dei prodotti alimentari. Tale nozione non comprende, di per sé, l’impresa che svolge esclusivamente attività commerciale.
Massime di principio
- L’obbligo di una tariffa sanitaria deve essere verificato in base all’attività concretamente svolta dall’impresa e non alla semplice circostanza che essa commercializzi prodotti alimentari.
- Un’attività di sola vendita o intermediazione, priva di produzione, lavorazione o stoccaggio soggetto a controllo sanitario, non rientra automaticamente tra quelle obbligate al pagamento della tariffa.
- La nozione di stabilimento rilevante ai fini della tariffa comprende le attività che incidono direttamente sulla filiera produttiva e sulla sicurezza del prodotto, non ogni operatore commerciale.
- In caso di attività miste, occorre distinguere le operazioni effettivamente svolte: l’esenzione potrebbe non operare per le componenti di produzione, lavorazione o stoccaggio soggette ai controlli sanitari.
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