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Sentenza

Sentenza del 30/08/2016 n. 1420 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Soggetti passivi - Responsabilità solidale del cessionario di un'azienda - Non sussiste se alla data della cessione dell'azienda il debito tributario non risultava agli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la propria responsabilità solidale per i debiti tributari del cedente, sostenendo che, alla data della cessione dell'azienda, tali debiti non risultavano dagli atti dell'Amministrazione finanziaria e che l'accertamento era intervenuto solo successivamente. Ha inoltre contestato la mancata preventiva escussione del patrimonio del cedente, ritenendo insufficiente il solo fatto che quest'ultimo fosse stato sottoposto a una procedura concorsuale.

La decisione

La pretesa nei confronti del cessionario è stata esclusa. La responsabilità solidale prevista dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. 472/1997 non opera quando, al momento della cessione, i debiti tributari non risultavano dagli atti dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, la mancata preventiva escussione del cedente non è giustificata automaticamente dall'apertura di una procedura concorsuale, poiché tale circostanza non dimostra da sola l'insufficienza del patrimonio sociale.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La solidarietà del cessionario di un'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni non sussiste se i debiti tributari non risultavano agli atti dell'Amministrazione finanziaria al momento della cessione.

    La responsabilità del cessionario presuppone che, alla data del trasferimento dell'azienda, la situazione debitoria tributaria fosse conoscibile dagli atti dell'Amministrazione finanziaria. Un accertamento formato o notificato successivamente alla cessione, in assenza di debiti già risultanti agli atti, non è sufficiente a fondare la solidarietà del cessionario.

Massime di principio

  • Il cessionario di un'azienda non risponde automaticamente di ogni debito tributario del cedente: occorre verificare quali debiti risultassero dagli atti dell'Amministrazione finanziaria alla data della cessione.
  • Se l'accertamento tributario è successivo alla cessione e, al momento del trasferimento, non emergevano debiti dagli atti fiscali, la responsabilità solidale del cessionario può essere esclusa.
  • L'esistenza di una procedura concorsuale a carico del cedente non dimostra, da sola, l'insufficienza del suo patrimonio e non consente automaticamente di omettere la preventiva escussione.
  • Per valutare la responsabilità del cessionario occorre ricostruire con precisione la situazione debitoria e documentale esistente alla data della cessione, nonché verificare il rispetto delle condizioni per la riscossione nei confronti del cedente.

Testo integrale

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