Sentenza del 30/08/2016 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Agevolazioni per il recupero d'imposta per spese sostenute per il risparmio energetico - Sono dovute dal soggetto titolare del reddito d'impresa che ha sostenuto la spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata ritenuta spettante al soggetto titolare del reddito d'impresa che aveva sostenuto la spesa. La normativa non richiede che l'immobile produca autonomamente un reddito separato, essendo sufficiente che il soggetto sostenga le spese per interventi agevolabili su immobili posseduti o detenuti e utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto cui spettano le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. La società sosteneva che la detrazione dovesse essere riconosciuta in quanto soggetto titolare del reddito d'impresa che aveva effettivamente sostenuto le spese, anche se gli immobili interessati erano strumentali all'attività turistico-ricettiva. Gli immobili, infatti, non producevano autonomamente un reddito distinto, poiché il reddito derivava unitariamente dall'attività d'impresa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 25345 del 19 febbraio 2007
La detrazione compete "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti".
Il beneficio spetta al soggetto titolare del reddito d'impresa che ha sostenuto effettivamente le spese per gli interventi agevolati. La norma non limita l'agevolazione ai soli immobili produttivi di un reddito autonomo, né esclude gli immobili strumentali utilizzati nell'attività d'impresa.
Massime di principio
- Per le agevolazioni energetiche rivolte ai titolari di reddito d'impresa, il requisito centrale è che il contribuente sostenga effettivamente la spesa e sia titolare del reddito d'impresa, non che l'immobile produca autonomamente un reddito distinto.
- Gli immobili strumentali all'attività, compresi quelli destinati ad attività turistico-ricettive, possono rientrare nell'agevolazione quando sono posseduti o detenuti dall'impresa e gli interventi eseguiti sono quelli previsti dalla normativa.
- Il reddito prodotto unitariamente dall'attività d'impresa è sufficiente: non è necessario imputare un reddito separato ai singoli immobili interessati dagli interventi.
- In caso di contestazione, occorre documentare il sostenimento della spesa, la titolarità o detenzione dell'immobile, la natura strumentale del bene e la conformità tecnica degli interventi ai requisiti previsti.
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