Sentenza n. 5089/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte – Sanità e welfare, ivi compreso l''Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti nell’ambito del meccanismo del payback, nonché i decreti ministeriali e l’accordo Stato-Regioni presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback, deducendone profili di illegittimità non ulteriormente esaminati nel merito. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, prevista dall’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. Ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere oppure, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, può essere dichiarata solo dopo che le Regioni o le Province autonome abbiano comunicato al Tribunale i provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo ridotto. Poiché nel caso concreto risultava la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento, ma non la comunicazione regionale richiesta dalla disposizione, il Collegio ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato alcuna utilità alla parte e ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l’avvenuto pagamento dell’importo ridotto; la sola dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità, applicata dal TAR per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nelle peculiarità della controversia e nell’andamento processuale.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai provvedimenti regionali di ripiano del payback, il pagamento da parte dell’impresa della quota ridotta prevista dalla legge fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 richiede, oltre all’avvenuto pagamento dell’importo ridotto, l’adozione e la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano tale pagamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudice deve dichiarare, se ne ricorrono i presupposti, la sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
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