Cassazione Civile, Sentenza n. 36051/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'anno 2001, contestando la validità e la prova della subordinazione dei lavoratori rilevata nel processo verbale di verifica (art.23 d.P.R. n.600/1973 e art.3 d.P.R. n.602/1973). La ricorrente sosteneva inoltre che una sentenza del Tribunale del lavoro (che aveva annullato la cartella INPS per contributi) avesse efficacia di giudicato favorevole e che elementi documentali (agenda marrone, blocchetto di ricevute, dichiarazioni dei lavoratori) avrebbero dovuto essere valutati dal giudice tributario per escludere la subordinazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulate dalla società consistessero in una ricostruzione critica e in un nuovo apprezzamento del materiale probatorio già valutato dalla Commissione tributaria regionale, non rispondendo ai rigorosi requisiti dell'art.360, primo comma, n.5 c.p.c. (come interpretato dalle Sezioni Unite, sent. 7.4.2014 n.8053). La Corte ha confermato che non era stata dimostrata una carenza motivazionale di tipo configurabile come vizio rilevante in cassazione e ha osservato che il giudice del merito aveva adeguatamente considerato le risultanze investigative (verbali, dichiarazioni, elenco nominativo). Non si è pronunciata sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'Agenzia e di Equitalia; ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n.600 del 1973, art.23
Norma richiamata quale base per l'accertamento delle ritenute non versate; il giudice del merito ha ritenuto che il verbale di constatazione attestasse elementi idonei a supportare le contestazioni fiscali.
d.P.R. n.602 del 1973, art.3
Richiamata in relazione alle procedure e agli effetti degli atti di riscossione e delle relative sanzioni per omesso versamento.
codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.5
Fondamentale per la decisione di inammissibilità: dopo la riforma è ammissibile in Cassazione solo una specifica e restrittiva denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo; le censure devono indicare il fatto, la fonte nel processo, quando e come è stato dibattuto e la sua decisività.
d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, art.54
"le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546"
La Corte ricorda l'ambito di applicazione delle modifiche procedurali e l'interpretazione che estende ai giudizi tributari i limiti del sindacato di legittimità sui motivi di fatto, pur preservando la specialità del giudizio tributario di merito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.62
Riferimento alla disciplina del processo tributario; la Corte utilizza tale riferimento per affermare l'assenza di specialità che escluda l'applicazione dei limiti all'impugnazione in Cassazione.
Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 7.4.2014 n.8053
Richiamata come orientamento interpretativo: chiarisce i limiti del sindacato della Corte di legittimità sulle motivazioni e specifica i requisiti di ammissibilità per il vizio previsto dall'art.360, n.5.
codice di procedura civile, artt.366 e 369
Richiamati nella decisione come norme procedurali inerenti i requisiti formali del ricorso per cassazione (indicazione degli atti e dei passi di cui si chiede la rilevanza).
codice di procedura civile, art.348-ter
Menzione nell'ambito del quadro normativo sul limite d'impugnazione della "doppia conforme" e delle modifiche apportate dalla normativa del 2012.
d.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012 e l'interpretazione delle Sezioni Unite, il ricorso per Cassazione per omesso esame di fatto (art.360, n.5 c.p.c.) è ammesso solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico omesso, la fonte processuale, il quando e il come è stato discusso e la sua decisività; mere lamentazioni sulla valutazione delle prove sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è chiamata a riapprezzare il merito probatorio: la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove spetta al giudice del merito, salvo vizi motivazionali gravi e strutturali (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile).
- Il processo verbale di constatazione (es. redatto dalla Guardia di Finanza) può essere considerato dal giudice del merito con una presunzione di attendibilità; la sua contestazione può richiedere la querela di falso quando si deduce la falsità documentale, ma resta possibile contestarne la valutazione in sede di merito.
- Una sentenza del giudice del lavoro favorevole al contribuente non esclude automaticamente le contestazioni tributarie: l'efficacia di cosa giudicata fra procedimenti diversi (es. INPS vs Agenzia) va valutata caso per caso, tenendo conto delle parti, dell'oggetto e della identità di causa; non sempre vincola il giudice tributario.
- Nel ricorso in cassazione è essenziale documentare puntualmente dove nel fascicolo processuale si trovano gli elementi che si lamenta non siano stati esaminati e dimostrare che l'omissione avrebbe potuto determinare un risultato diverso; senza ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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