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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 59 del 2026: per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Lorenzo AUDISIO n. 1325/2023 pubblicata il 29.06.2023 (R.G. n. 8430/2022) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di MALARA Giovanna Alessandra, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto; b) condannato il Ministero resistente a provvedere in tal senso; c) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che liquida[va] in complessivi Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, ed oltre al contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Luca ANGELERI, antistatario. quanto al ricorso n. 137 del 2026: della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Roberta PASTORE n. 1348/2025 pubblicata il 22.05.2024 (R.G. n. 5763/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato il diritto di LA ROSA Chiara di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Chiara LA ROSA, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 2.000,00; c) condannata la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.030, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA, oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ANGELERI. quanto al ricorso n. 139 del 2026: della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Gian Luca ROBALDO n. 67/2025 pubblicata il 14.01.2025 (R.G. n. 5734/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: - dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire a PARISI Emanuela la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 1.030,00, oltre rimb. forf., CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze del Tribunale civile di Torino che riconoscevano il diritto alla Carta del docente e condannavano il Ministero all'attribuzione dei relativi importi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto ricorsi per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale civile di Torino, Sezione lavoro. Le sentenze avevano riconosciuto il diritto delle ricorrenti al beneficio economico della Carta del docente per specifici anni scolastici e avevano posto a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito l'obbligo di attribuire gli importi dovuti, oltre alle spese di lite. I ricorsi, proposti dal medesimo difensore e aventi identico esito decisorio, sono stati riuniti per ragioni organizzative e di trattazione congiunta. In vista della camera di consiglio, le ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva adempiuto ai titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi, rilevando che la riunione era disposta esclusivamente per ragioni di trattazione e redazione del provvedimento e non incideva sull'autonomia delle singole decisioni. Poiché il Ministero ha dato esecuzione alle sentenze civili, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state comunque poste a carico dell'amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione delle sentenze civili rese nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'avvenuto adempimento dell'amministrazione alle sentenze oggetto dell'ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza è stato reso necessario dalla precedente inerzia amministrativa e l'esecuzione è intervenuta solo dopo la sua proposizione.
  • Ricorsi per ottemperanza aventi identico oggetto e identico esito possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione, senza che la riunione alteri l'autonomia delle singole decisioni o la liquidazione delle spese riferita a ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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