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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4347/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza lamentando: 1) nullità e inutilizzabilità degli accertamenti alcolimetrici/esami clinici perché eseguiti su richiesta della Polizia Giudiziaria senza il suo consenso e senza il preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (richiamando art. 114 disp. att. c.p.p.); sosteneva che il verbale della Polizia Giudiziaria, in cui risultava la rinuncia all'assistenza, era stato redatto dopo il prelievo e dunque l'avviso non sarebbe stato fornito in tempo utile; 2) vizio di motivazione della Corte distrettuale sulla ritenuta validità del consenso e della rinuncia, incompatibile con le risultanze istruttorie che indicavano la richiesta di consenso successiva al prelievo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Giudiziaria è atto fidefaciente e la menzione dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere dal difensore è probatoria anche se il verbale è compilato in orario successivo alle operazioni; la mancanza di un consenso specifico non inficia l'utilizzabilità degli accertamenti clinici disposti su impulso della P.G. ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S., specie in caso di incidente stradale, fermo restando il diritto della persona a rifiutare il prelievo (rifiuto penalmente sanzionato). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies; comma 5

    La disciplina degli accertamenti per lo stato di ebbrezza prevede, in caso di incidente e su impulso della Polizia Giudiziaria, la possibilità di eseguire prelievi e accertamenti senza un preventivo 'consenso' formale dell'interessato oltre a quello strettamente necessario per gli atti sanitari; il protocollo di cui al comma 5 non richiede un consenso preventivo per il prelievo dei campioni

  • Codice di procedura penale, art. 114 disp. att.

    art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    L'obbligo di avvertire la persona sottoposta ad esame della facoltà di farsi assistere da difensore è assolto quando tale avviso è riportato nel verbale di polizia giudiziaria; il verbale ha valore fidefaciente salvo contestazione con querela di falso

  • Codice di procedura penale, art. 356

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla rilevanza della assenza di avvisi e delle formalità procedurali; la Corte però ha ritenuto che le formalità oggetto di contestazione risultavano adempiute per via documentale

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme sulla motivazione del ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza e adesione alla giurisprudenza consolidata

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 238/1996

    Corte Cost., n. 238 del 1996

    Riconosciuta la legittimità della disciplina del Codice della Strada che non prevede un preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni nelle modalità indicate per gli accertamenti di stato di ebbrezza

Massime di principio

  • Il verbale di polizia giudiziaria che registra l'avviso sulla facoltà di farsi assistere dal difensore ha valore fidefaciente: la sua menzione è sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo salvo contestazione mediante querela di falso
  • L'orario di redazione del verbale successivo alle operazioni non annulla di per sé l'avvenuto avviso: è normativamente e giurisprudenzialmente previsto che il verbale descrittivo sia compilato dopo le operazioni
  • Negli incidenti stradali, quando gli accertamenti sono svolti su impulso della Polizia Giudiziaria in forza del protocollo di cui all'art. 186 C.d.S., non è richiesto un consenso preventivo specifico dell'interessato per rendere utilizzabili i risultati; resta tuttavia il diritto del soggetto a rifiutare l'accertamento, con le relative conseguenze sanzionatorie
  • Per impugnare con successo l'utilizzabilità di accertamenti basati su verbali PG è necessario allegare e provare la falsità o l'inesistenza del verbale (es. querela di falso) o dimostrare elementi concreti che smentiscano la ricostruzione documentale
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe: documentare tempestivamente discrepanze temporali con prove concrete, valutare la querela di falso se il verbale è contestabile, e sollevare questioni costituzionali solo se esiste una violazione manifesta della disciplina vigente

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