Sentenza n. 908/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Novara cat.a/12 imm. n. 29/2026 del 04/02/2026 notificato il 23/02/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Novara che aveva rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo non dimostrato, mediante idonea documentazione fiscale, un reddito da lavoro sufficiente al sostentamento in Italia e non provata la residenza anagrafica nel territorio nazionale. Con il primo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 4, comma 3, 6, comma 5, e 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe considerato: il reddito NASPI percepito nel 2023; i redditi da lavoro autonomo derivanti da vendite effettuate sulla piattaforma Ebay nel 2024; il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel 2026. Ha inoltre contestato il riferimento amministrativo alla mancata prova di redditi da lavoro autonomo, poiché la domanda riguardava un permesso per lavoro subordinato, e ha dedotto l’erroneità della valutazione sul requisito alloggiativo, assumendo che il provvedimento desse atto dell’esistenza di un recapito in Novara. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare tutte le circostanze sopravvenute prima della decisione, compreso il rapporto di lavoro instaurato il 17 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non dirimente la questione generale della rilevanza dei redditi sopravvenuti, poiché il rapporto di lavoro subordinato era sorto il 17 febbraio 2026, quindi dopo l’adozione del diniego, e la relativa documentazione non era stata prodotta nel procedimento. Il fatto che il provvedimento fosse stato comunicato il 23 febbraio 2026 non mutava la conclusione, perché l’amministrazione non era comunque venuta a conoscenza del rapporto prima della comunicazione. Il reddito NASPI del 2023 non era rilevante, poiché il permesso era scaduto nel 2024 e non era provata la prosecuzione della percezione dell’indennità. I redditi Ebay non potevano essere considerati perché non erano stati dichiarati né nella domanda né nelle osservazioni procedimentali. Il reddito derivante dal rapporto di lavoro del 17 febbraio 2026 era sconosciuto all’amministrazione e successivo all’adozione dell’atto. Il riferimento al lavoro autonomo, anziché subordinato, non è stato ritenuto invalidante, perché la motivazione sostanziale del diniego riguardava la mancata prova dello svolgimento di un’attività lavorativa, requisito rilevante indipendentemente dalla tipologia del rapporto. La censura relativa al recapito è stata ritenuta non decisiva, essendo il difetto reddituale autonomamente sufficiente a sorreggere il diniego; comunque, nel merito, l’indicazione del recapito fornito dal richiedente non costituiva attestazione della sua effettiva residenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per compensi professionali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti reddituali e lavorativi per il soggiorno dello straniero; il giudice ha ritenuto non provata la disponibilità di un reddito rilevante e conosciuto dall’amministrazione al momento dell’adozione dell’atto.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente con riferimento al rinnovo e alla rilevanza della situazione lavorativa; la censura è stata respinta perché i redditi dedotti non erano, in parte, stati dichiarati nel procedimento o erano successivi al diniego.
art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione al permesso per motivi di lavoro; il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione amministrativa sulla mancata prova dell’attività lavorativa, senza rilievo decisivo della distinzione tra lavoro subordinato e autonomo.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per sostenere l’obbligo di considerare le circostanze sopravvenute; il giudice ha escluso che l’amministrazione dovesse considerare un rapporto di lavoro sorto dopo l’adozione del diniego e non documentato prima della comunicazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve valutare la situazione reddituale e lavorativa rilevante sulla base degli elementi esistenti e conosciuti nel procedimento al momento dell’adozione del provvedimento; non è tenuta a considerare un rapporto di lavoro sorto successivamente e mai documentato prima della decisione.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, redditi non indicati dal richiedente né nella domanda né nelle osservazioni procedimentali non possono essere utilmente imputati all’amministrazione come elementi omessi nella valutazione.
- La percezione di un’indennità NASPI in un anno precedente non dimostra, di per sé, la disponibilità di un reddito attuale o continuativo quando il titolo di soggiorno è scaduto successivamente e non sia provata la prosecuzione della prestazione.
- La motivazione del diniego può ritenersi sufficiente quando, pur contenendo un riferimento improprio alla tipologia di lavoro, individua correttamente la ragione sostanziale della decisione nella mancata prova dello svolgimento di un’attività lavorativa rilevante per il rinnovo.
- Quando una ragione autonoma, quale la carenza del requisito reddituale, è sufficiente a sorreggere il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, le ulteriori contestazioni relative al requisito alloggiativo non assumono rilievo decisivo; inoltre, l’indicazione di un recapito fornito dall’interessato non equivale ad attestazione amministrativa della sua effettiva residenza.
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