Cassazione Penale, Sentenza n. 21121/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati nei capi 1, 96-105, 107, 171 dell'imputazione provvisoria. Il difensore ha dedotto undici motivi (più motivi nuovi) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione relativi a: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), varie estorsioni e tentate estorsioni (capo 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103), cessione di stupefacente (capo 105), turbativa d'asta (capo 107) e scambio politico-mafioso (capi 170 e 171). Le censure contestavano in particolare la presunta carenza di prove, l'inesistenza o genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, l'errata interpretazione delle intercettazioni, la temporaneità della condotta rispetto ai periodi di detenzione del ricorrente e l'insufficiente capacità intimidatoria del gruppo denunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati o, comunque, inammissibili perché volti a rinnovare la valutazione del compendio probatorio anziché a censurare vizi giuridici o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che, nei limiti delibatori propri del giudizio cautelare, sussistessero gravi indizi a carico in ordine all'associazione di tipo 'ndranghetistico e alle altre condotte contestate, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e commissione di delitti. Sono state inoltre dichiarate aspecifiche le censure relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori in assenza della prova di resistenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 416-bis
La Corte ha ritenuto che, nei limiti delibatori del giudizio cautelare, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e la commissione di reati fine costituiscono gravi indizi idonei a configurare la partecipazione a un'associazione di tipo 'ndranghetistico.
Codice penale - art. 416-ter
La Corte ha condiviso la valutazione che lo scambio politico-mafioso può essere ravvisato anche in un accordo intervenuto anteriormente al momento elettorale, quando emergano elementi che dimostrino l'impegno concreto del clan a procurare voti in cambio di favori.
Codice di procedura penale - art. 195, comma 7
Sebbene la norma limiti l'utilizzabilità di dichiarazioni generiche, la Corte ha rilevato che la difesa non ha svolto la prova di resistenza richiesta per dimostrare l'incidenza decisiva di una loro esclusione, rendendo aspecifiche le censure sull'inutilizzabilità.
Codice penale - art. 629
La discussione sul carattere estorsivo delle somme percepite è stata considerata questione di valutazione probatoria non sindacabile in Cassazione se proposta come mera rivalutazione degli elementi indiziari.
Codice penale - art. 354
Rilevata la distinzione tra turbativa d'asta e semplice concorso nel reato di astensione dagli incanti; la Corte ha ritenuto che la censura qui proposta sia, in ogni caso, di merito e non idonea a fondare il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Articolo richiamato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.
Normativa penitenziaria - art. 41-bis
Richiamato nel ricorso in relazione al periodo di detenzione in regime speciale del ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, il fatto della detenzione preventiva in relazione alla sussistenza degli indizi.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, è inammissibile proporre motivi che si risolvano in una semplice rinnovata valutazione del materiale probatorio: il giudice di legittimità non riesamina i fatti né riattribuisce autonomia valutativa alle prove.
- Per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessario, a pena di inammissibilità, esplicitare la prova di resistenza, cioè dimostrare l'incidenza che l'eliminazione di quelle dichiarazioni avrebbe sull'intero quadro indiziario.
- Nei giudizi cautelari il requisito della gravità indiziaria può essere fondato su una valutazione sinergica di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e commissione di delitti fine; pertanto, l'opposizione difensiva deve mirare a evidenziare vizi manifesti di logica o diritto e non soltanto a proporre letture alternative delle stesse fonti.
- La temporalità della detenzione rispetto alle date dei fatti non esclude automaticamente la configurabilità di reati come lo scambio politico-mafioso, se emergono elementi che dimostrino accordi o attività preparatorie ante litteram rilevanti ai fini cautelari.
- Le censure sul discrimine tra mera concorrenza di persone in determinati reati e l'esistenza di aggravanti (per esempio l'aggravante mafiosa) devono dimostrare palesi errori logici o giuridici nella motivazione del giudice del riesame per essere accoglibili in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20940/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20945/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20947/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20948/2023 del 17/05/2023
- Sentenza penale · 17 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20949/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →