Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032 concernente l'annullamento della delibera prot. n. 2463 del 26.11.2024, con la quale l’ASL di Bari ha aggiudicato a Euromed s.r.l. l’appalto della fornitura di “Tubo giornaliero XD8151 da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD8000 in dotazione alla nuova Tac GE ubicata presso la UOC di Radiologia del PO San Paolo”; - e, per la nullità, in quanto elusivi del giudicato: - della nota ASL di Bari prot. 73227/2024, con il quale è stato richiesto supplemento istruttorio alla UOC di Ingegneria clinica dell’ASL Bari, circa l’equivalenza dei prodotti di Elimed s.r.l., rispetto alla lex specialis; - della relazione acquisita al prot. 80155 del 14.11.2024 dell’ASL di Bari, con la quale il dirigente UOS Manutenzione elettromedicali, ha fornito elementi circa la non equivalenza, tra il tubo giornaliero per iniettore Ulrich offerto dalla ditta Elimed s.r.l. e il tubo giornaliero offerto dalla ditta Euromed s.r.l.; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; - inoltre, per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, tramite subentro nel contratto di appalto eventualmente intervenuto tra la ASL di Bari e Euromed s.r.l. e/o per equivalente monetario per intero o per la parte della fornitura eventualmente già eseguita; - con separata istanza, per la nomina di un commissario ad acta, stante il perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202401516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati dall'ASL di Bari in asserita elusione del giudicato e mancata esecuzione della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto di fornitura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia n. 1032 del 2 ottobre 2024, che aveva annullato l'aggiudicazione, disposta dall'ASL di Bari in favore di altra impresa, dell'appalto per la fornitura di tubi giornalieri destinati a un iniettore in dotazione a una struttura ospedaliera. La ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria di nullità, in quanto elusivi del giudicato, della richiesta di supplemento istruttorio sull'equivalenza dei prodotti e della relazione tecnica relativa alla non equivalenza dei prodotti offerti, nonché degli atti connessi e consequenziali. Ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in alternativa, il risarcimento per equivalente, e aveva presentato istanza di nomina di un commissario ad acta per il perdurante inadempimento. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in considerazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; l'ASL ha comunicato la sopraggiunta cessazione della controversia per soddisfazione dell'interesse leso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. La decisione non contiene una valutazione nel merito della dedotta elusione del giudicato, della nullità degli atti, delle domande risarcitorie o della richiesta di nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate, in ragione della peculiarità della controversia e dell'accordo delle parti sul punto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, sopravviene il difetto di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame delle censure e delle domande di merito non più attuali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse leso e la conseguente carenza di interesse alla nomina del commissario ad acta comportano l'improcedibilità della domanda, senza necessità di accertare la dedotta elusione del giudicato.
  • In caso di improcedibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della controversia e l'accordo delle parti lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.