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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit 1) des Besetzungsdekrets lt. Art. 30, LG 15.04.1991, Nr. 10, des Bürgermeisters der Gemeinde Rasen - Antholz vom 28.05.2025, Prot.Nr. 0012626 zugestellt am 30.05.2025, mit Gegenstand: „Biathlonzentrum Antholz – Errichtung eines Speicherbeckens für die Beschneiung – Besetzung der Flächen im Dringlichkeitswege, Beginn der Besetzung: 28.05.2025“; 2) der Maßnahme des Bürgermeisters der Gemeinde Rasen-Antholz vom 11.08.2025, mit welcher das Besetzungsdekret hinsichtlich der im Punkt IV enthaltenen Rechtsmittelbelehrung abgeändert wurde; 3) des abgeänderten Besetzungsdekrets lt. Art. 30, LG 15.04.1991, Nr. 10, des Bürgermeisters der Gemeinde Rasen-Antholz, mit Gegenstand: „Biathlonzentrum Antholz – Errichtung eines Speicherbeckens für die Beschneiung – Besetzung der Flächen im Dringlichkeitswege, Abänderung des Besetzungsdekretes vom 28.05.2025, Beginn der Besetzung: 28.05.2025“, mitgeteilt am 11.08.2025, Prot.Nr. 0016302; - sowie aller damit verbundenen, vorausgegangenen, nachfolgenden, verfahrensinternen und auf dasselbe Ziel ausgerichteten Akte und Maßnahmen, auch wenn nicht bekannt.

Giustizia amministrativa202500210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR di Bolzano - Sezione autonoma per la Provincia di BolzanoSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto sindacale di occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione di un bacino di accumulo per l'innevamento presso il centro di biathlon di Antholz, nonché successiva modifica della disciplina sui mezzi di impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza e il successivo atto modificativo deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei fatti, motivazione insufficiente e contraddittoria e illogicità manifesta, sostenendo che non fosse adeguatamente dimostrata l'urgenza e l'indifferibilità dell'occupazione. In particolare, ha rilevato che l'opera non avrebbe potuto essere completata entro i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, che il centro di Antholz aveva già ospitato numerose competizioni senza il bacino, che l'inserimento dell'intervento in un piano approvato nel 2022 dimostrerebbe l'assenza di urgenza e che i termini previsti per l'avvio e la conclusione dei lavori sarebbero incompatibili con l'urgenza. In secondo luogo, ha contestato l'esistenza di un interesse pubblico e la natura di pubblica utilità dell'opera, sulla base dei medesimi argomenti. In terzo luogo, ha sostenuto che la mancata acquisizione del consenso di tutti i proprietari non potesse giustificare il ricorso all'occupazione d'urgenza, poiché il Comune avrebbe omesso di attivarsi tempestivamente per raggiungere un accordo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, in subordine, la mancata impugnazione della deliberazione della giunta comunale che aveva avviato il procedimento di occupazione.

La decisione

Il Tribunale ha respinto le eccezioni processuali del Comune. Quanto alla legittimazione, ha ritenuto insufficiente il mero riferimento alla risultanza catastale secondo cui la particella apparteneva congiuntamente alle frazioni di Antholz Obertal, Mittertal e Niedertal: il Comune avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di un distinto soggetto giuridico titolare del diritto, ad esempio mediante iscrizione nei registri delle persone giuridiche o attribuzione di un autonomo codice fiscale. È stata inoltre esclusa la necessità di impugnare autonomamente la deliberazione comunale di avvio del procedimento, qualificata come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Nel merito, il Tribunale ha respinto congiuntamente i primi due motivi. L'intervento era espressamente incluso nel piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2023. Il combinato disposto della disciplina speciale sulle opere olimpiche e dell'art. 61, comma 7, d.l. n. 50/2017 qualificava per legge gli interventi inseriti nel piano come di pubblica utilità, urgenti, indifferibili e di preminente interesse nazionale. Il decreto di occupazione aveva quindi natura attuativa di una precedente dichiarazione legislativa di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità; era pertanto sufficiente il richiamo a tale dichiarazione, senza una nuova e autonoma dimostrazione delle relative condizioni nel decreto occupativo. Sono state ritenute irrilevanti le contestazioni concernenti la concreta necessità dell'opera, i tempi di realizzazione e lo svolgimento di precedenti competizioni. Anche il terzo motivo è stato respinto: il mancato consenso di tutti i proprietari non costituiva la fonte dell'urgenza, già derivante dalla legge e dall'inserimento dell'opera nel piano, ma rappresentava soltanto la ragione concreta per cui si era proceduto all'occupazione d'urgenza anziché all'occupazione consensuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 30 l.p. 15 aprile 1991, n. 10

    Disciplina il decreto di occupazione d'urgenza adottato dal sindaco; nel caso concreto il decreto impugnato è stato qualificato come atto attuativo della precedente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

  • d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

    Richiamato in relazione al riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nei pubblici registri e alla conseguente capacità di essere titolare di diritti reali.

  • art. 3, comma 2-bis, d.l. 11 marzo 2020, n. 16, convertito dalla l. 8 maggio 2020, n. 31

    Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Estende alla realizzazione delle opere olimpiche i poteri previsti dall'art. 61 d.l. n. 50/2017, compresa la qualificazione degli interventi come urgenti e di pubblica utilità.

  • art. 61, comma 7, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96

    Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale.

    Gli interventi inseriti nel piano approvato sono dichiarati direttamente dalla legge di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e qualificati come di preminente interesse nazionale.

  • art. 5, commi 9 e 10, d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

    Richiamato dall'art. 61, comma 7, d.l. n. 50/2017 nel quadro normativo applicabile agli interventi olimpici; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando un'opera è inserita in un piano normativamente qualificato e la legge stabilisce per gli interventi del piano la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità, il successivo decreto di occupazione d'urgenza ha natura meramente attuativa e può motivare tali presupposti mediante il richiamo alla precedente dichiarazione, senza una nuova autonoma dimostrazione nel decreto occupativo.
  • L'inserimento di un intervento nel piano legislativamente disciplinato delle opere olimpiche comporta, per effetto dell'art. 61, comma 7, d.l. n. 50/2017, la qualificazione dell'opera come di pubblica utilità, urgente, indifferibile e di preminente interesse nazionale.
  • La deliberazione comunale che si limita ad avviare il procedimento di occupazione d'urgenza e ad assegnare gli adempimenti agli organi competenti è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; la sua mancata impugnazione non rende inammissibile il ricorso contro il successivo decreto di occupazione.
  • L'eccezione di difetto di legittimazione fondata sul solo dato catastale non è sufficiente quando si afferma che il titolare formale del bene sia un distinto soggetto giuridico: occorre fornire almeno un principio di prova dell'effettiva esistenza e autonomia di tale soggetto, ad esempio mediante registrazione pubblica o attribuzione di un autonomo codice fiscale.
  • Quando l'urgenza e l'indifferibilità derivano direttamente dalla legge, la mancata acquisizione del consenso di tutti i proprietari non costituisce il fondamento dell'urgenza, ma soltanto la ragione concreta del ricorso all'occupazione d'urgenza invece che a quella consensuale; è quindi irrilevante stabilire a chi sia imputabile il mancato accordo.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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