Cassazione Civile, Ordinanza n. 26847/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni insoluti, interessi moratori e penale contrattuale relativi a un’operazione di leasing collegata a un precedente trasferimento immobiliare. I debitori ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il contratto andasse qualificato diversamente da come ritenuto dai giudici di merito; che la garanzia prestata fosse nulla perché asseritamente conforme a schemi fideiussori censurati in sede antitrust; che il leasing fosse nullo per violazione del divieto di patto commissorio; che la clausola penale fosse nulla; che il successivo trasferimento del bene a terzi avesse estinto gli effetti della garanzia; e che trovasse applicazione la decadenza ex art. 1957 c.c. La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno riproposto le censure sulla qualificazione del contratto, sulla dedotta nullità antitrust, sulla violazione dell’art. 1957 c.c., sull’estinzione della garanzia e sull’asserito patto commissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero in gran parte accertamenti di fatto e valutazioni interpretative riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivate; ha inoltre rilevato che la censura antitrust non poteva fondarsi sul provvedimento della Banca d’Italia relativo alle sole fideiussioni omnibus, mentre il rapporto in esame era stato qualificato come contratto autonomo di garanzia; ha confermato che, in difetto di specifica pattuizione compatibile, l’art. 1957 c.c. non si applica al contratto autonomo di garanzia; ha infine condiviso l’esclusione del patto commissorio per carenza degli elementi fattuali necessari, tra cui l’identità soggettiva tipica del lease back. Condanna alle spese e alle sanzioni accessorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio e per la valutazione di inammissibilità del ricorso.
art. 1370 c.c.
Invocato dai ricorrenti in tema di interpretazione contrattuale, ma ritenuto recessivo rispetto ai criteri principali di interpretazione e comunque non utile a sovvertire l’accertamento di merito.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Sono indicati come criteri ermeneutici primari, prevalenti sugli strumenti integrativi; l’interpretazione del contratto resta giudizio di fatto del merito.
artt. 1365-1371 c.c.
Criteri integrativi subordinati ai canoni principali di interpretazione contrattuale.
art. 112 c.p.c.
Evocato nei motivi, ma la Corte rileva che le censure non colgono la ratio decidendi e mirano a rivalutare il fatto.
art. 115 c.p.c.
Evocato nei motivi, ma non consente la revisione in cassazione degli accertamenti istruttori e fattuali compiuti dal merito.
art. 1957 c.c.
Ritenuto in generale non applicabile al contratto autonomo di garanzia, salvo diversa specifica pattuizione compatibile con il contenuto del negozio.
art. 1232 c.c.
Richiamato per sostenere l’estinzione della garanzia, ma la Corte esclude l’operatività della norma sul presupposto della non accessorietà del contratto autonomo di garanzia e dell’assenza di prova del pagamento dei canoni.
art. 2744 c.c.
Il patto commissorio è escluso in mancanza degli elementi fattuali necessari; la qualificazione del rapporto e l’assenza di prova impediscono di ravvisare la nullità prospettata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di somme ulteriori in conseguenza della soccombenza e della natura del ricorso definito in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.
Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005
Secondo la Corte riguarda le sole fideiussioni omnibus e non può essere automaticamente esteso a garanzie diverse.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto costituisce, di regola, un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la qualificazione giuridica del regolamento negoziale, non la ricostruzione della volontà delle parti quando sia sorretta da motivazione logica e completa.
- I criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. hanno priorità rispetto ai criteri integrativi successivi; il criterio di cui all’art. 1370 c.c. opera solo in via sussidiaria, quando residui un dubbio interpretativo dopo l’applicazione dei canoni principali.
- Il provvedimento della Banca d’Italia relativo alle fideiussioni omnibus non è automaticamente estensibile a garanzie di diverso contenuto: chi deduce la nullità per illecito antitrust deve allegare e provare l’intesa anticoncorrenziale riferibile al negozio concretamente stipulato.
- Nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante è svincolata dall’obbligazione principale e ha funzione indennitaria; per tale ragione, salvo specifica pattuizione compatibile, l’art. 1957 c.c. non trova applicazione.
- La deduzione di patto commissorio richiede rigorosi accertamenti fattuali sulla struttura concreta dell’operazione, non essendo sufficiente la mera prospettazione astratta dello schema negoziale; in sede di legittimità tali accertamenti non possono essere rivalutati.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti già esaminati in merito.
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