Sentenza n. 438/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento prot. in uscita c_001 – 0012308 del 7 agosto 2025 (in pari data pervenuto), con cui il Comune di Casali del Manco ha annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche alla via Roma, in località Santa Croce – Trenta e, per l’effetto, ha intimato l’immediata sospensione dei lavori e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; b) della relazione tecnica prot. in ingresso c_001 - 0008131del 29.5.2025 a firma del prof. dr. Luigi Maximilian Caligiuri; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di un’infrastruttura di comunicazioni elettroniche, con sospensione dei lavori e ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato un’istanza unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto 5G in un’area bianca del Piano Italia 5G. Dopo un precedente diniego comunale, annullato dal TAR con sentenza che aveva riconosciuto la formazione del silenzio-assenso, il Comune ha avviato un nuovo procedimento e annullato d’ufficio il titolo formatosi per silentium, richiamando la classificazione dell’area come “classe 4” nel Piano Strutturale Comunale, la necessità di dimostrare l’impossibilità di delocalizzazione, l’assenza di concertazione con l’amministrazione e asseriti rischi per la stabilità del versante e la salute pubblica derivanti dalla prossimità di strutture sensibili. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, che qualifica gli impianti come opere di pubblica utilità e opere di urbanizzazione primaria; violazione dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, che consente la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G anche in deroga ai regolamenti comunali sulla base della posizione dei pixel; violazione del dovere di leale collaborazione istituzionale previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2023; violazione della disciplina statale sulla tutela della salute dall’esposizione ai campi elettromagnetici, riservata allo Stato, e incompetenza del Comune a sostituirsi all’ARPA nella verifica dei limiti; carenza di fondamento scientifico delle ragioni sanitarie e del richiamo al principio di precauzione, essendo il campo elettrico previsto pari a 4,84 V/m, inferiore alla soglia di 15 V/m. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva delle prescrizioni del PSC e ha sostenuto che la deroga legislativa non riguarderebbe i vincoli idrogeologici e di pubblica incolumità, nonché che la delocalizzazione sarebbe necessaria per ragioni di sicurezza e salute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che le prescrizioni del PSC incompatibili con la disciplina statale sopravvenuta fossero derogate e che non sussistesse quindi l’onere di impugnarle autonomamente. Nel merito, ha affermato che l’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, fino al 31 dicembre 2026, consente la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G nelle aree bianche sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali, senza subordinare l’autorizzazione alla dimostrazione dell’assenza di siti alternativi. Il Comune conserva il potere di verificare la completezza documentale e i pareri delle autorità competenti, ma non dispone di margini discrezionali sulla localizzazione basata sui pixel; il diniego sarebbe legittimo solo ove fosse dimostrato che il sito non ricade in un’area bianca idonea alla copertura. Il Comune, inoltre, si è limitato a richiamare la classificazione dell’area come “classe 4”, senza contestare concretamente la relazione geologica della società, che attestava l’assenza di aggravamento delle condizioni di sicurezza del versante. Mancava quindi la prova di un pericolo concreto ed effettivo riconducibile allo specifico intervento. Il TAR ha ritenuto illegittimo anche il richiamo alla tutela della salute e al principio di precauzione: la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici spetta allo Stato e la verifica tecnica nel procedimento autorizzativo compete all’ARPA; il Comune non può introdurre surrettiziamente limiti o distanze fondate sulla prossimità a strutture sensibili. Il rischio sanitario connesso al 5G è stato ritenuto ipotetico e scientificamente indimostrato, mentre il valore dichiarato di 4,84 V/m risultava inferiore alla soglia di 15 V/m. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003
Gli impianti di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità e opere di urbanizzazione primaria; l’art. 44 disciplina il procedimento autorizzatorio e il silenzio-assenso, con il coinvolgimento delle autorità tecniche competenti.
art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale [...] la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Per gli interventi del Piano Italia 5G, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione è determinata dalla posizione dei pixel indicati dal bando, senza necessità di dimostrare l’assenza di siti alternativi e anche in deroga alle disposizioni comunali incompatibili; il Comune mantiene solo i poteri di verifica documentale e tecnica attribuiti dalla legge.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L’annullamento d’ufficio del titolo formatosi per silentium è illegittimo quando si fonda su ragioni già utilizzate per un precedente diniego annullato e su vincoli comunali derogati dalla disciplina statale speciale, senza dimostrazione di un concreto interesse pubblico e di un’effettiva situazione di pericolo.
art. 4 l. n. 36/2001
La determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato; il Comune non può adottare misure localizzative che si traducano surrettiziamente in limiti sanitari.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
I regolamenti comunali possono disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione, ma tale potere non consente di impedire o limitare la localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G in contrasto con la disciplina statale speciale.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
I limiti statali alle emissioni elettromagnetiche costituiscono attuazione del principio di precauzione; il rispetto dei relativi parametri deve essere verificato dagli organi tecnici competenti.
Massime di principio
- Per gli interventi del Piano Italia 5G localizzati nelle aree bianche, fino al 31 dicembre 2026, la localizzazione degli impianti è determinata dalla posizione dei pixel indicati dal bando di gara e può avvenire anche in deroga ai regolamenti comunali incompatibili con tale disciplina speciale.
- La normativa speciale sugli impianti del Piano Italia 5G non subordina l’autorizzazione alla dimostrazione dell’assenza di siti alternativi; la delocalizzazione può assumere rilievo solo quando il sito prescelto sia concretamente impedito da una causa ostativa legittima ed effettiva.
- Il Comune conserva il potere di verificare la completezza della documentazione e gli aspetti tecnici attribuiti dalla disciplina autorizzatoria, ma non può sostituire la localizzazione legislativamente ancorata ai pixel con una propria valutazione discrezionale fondata su prescrizioni comunali derogate.
- La classificazione urbanistica o geologica dell’area non è sufficiente, da sola, a giustificare il diniego o l’annullamento d’ufficio del titolo: l’amministrazione deve dimostrare un pericolo concreto ed effettivo riconducibile allo specifico intervento, confrontandosi con la documentazione tecnica prodotta dall’operatore.
- La tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici e la fissazione dei relativi limiti appartengono alla competenza statale; il Comune non può introdurre, mediante prescrizioni localizzative o distanze da strutture sensibili, limiti ulteriori o misure generali di prevenzione sanitaria.
- Il principio di precauzione in materia di campi elettromagnetici trova attuazione nei limiti statali di esposizione e non consente al Comune di adottare misure restrittive in assenza di elementi concreti e scientificamente attendibili che dimostrino un rischio specifico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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