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Parere

Parere n. 1831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso gli atti del concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 41 del 27 maggio 2025, ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, in essi compreso il bando di concorso per come appresso impugnato nelle sue clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con il suo interesse.

Giustizia amministrativa202501123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti e il bando del concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.S. 14 maggio 2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, che aveva presentato domanda di partecipazione dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità, ha impugnato il bando e gli atti del concorso. Ha sostenuto che la precedente dispensa dal servizio per infermità non impedisse la partecipazione, poiché non avrebbe precluso la riammissione nell’ordine giudiziario e avrebbe dovuto essere valutata soltanto dopo l’eventuale superamento delle prove. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. n. 3/1957, come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1994, e contestato alcune prescrizioni formali del bando relative alla domanda. Ha chiesto anche la sospensione del procedimento in attesa di un ricorso per cassazione pendente, la riunione con altri ricorsi e l’annullamento o la declaratoria di nullità del bando. Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha comunicato che, con provvedimento USG-USR n. 1416 del 4 novembre 2025, era stata disposta l’esclusione del ricorrente.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il bando non conteneva clausole immediatamente escludenti e il ricorrente aveva formulato le censure contro un’ipotetica esclusione, senza impugnare un’esclusione automatica e vincolata direttamente discendente dal bando. Le doglianze riguardavano invece gli eventuali effetti preclusivi della precedente dispensa dal servizio e l’infermità che ne aveva costituito il presupposto; le ragioni dell’esclusione non erano quindi desumibili ex ante. La pendenza di precedenti vicende concorsuali analoghe non mutava la conclusione, data l’autonomia delle singole procedure. L’effettivo atto lesivo è il provvedimento di esclusione del 4 novembre 2025, contro il quale dovranno essere eventualmente rivolte le contestazioni. La Sezione non decide nel merito le censure sul bando né la questione di costituzionalità prospettata. Rileva inoltre che il contraddittorio è stato assicurato mediante trasmissione della relazione ministeriale, senza che il ricorrente depositasse controdeduzioni.

Osservazioni

Impugnazione del bando e interesse a ricorrere

Il ricorso contro il bando è inammissibile perché le clausole contestate non sono immediatamente escludenti e non è stato impugnato un provvedimento di esclusione automatico, direttamente e vincolatamente applicativo del bando. Le censure prospettate riguardavano possibili ragioni future di esclusione, non ancora individuabili al momento dell’impugnazione.

Provvedimento di esclusione del 4 novembre 2025

L’esclusione è stata disposta con provvedimento USG-USR n. 1416 del 4 novembre 2025. Costituendo l’unico atto effettivamente lesivo, è il provvedimento contro il quale dovranno eventualmente essere indirizzate le doglianze.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186

    dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinario con almeno quattro anni di anzianità

    La disposizione è richiamata per individuare la categoria di magistrati in base alla quale il ricorrente aveva chiesto l’ammissione; il parere non ne sviluppa un’interpretazione di merito.

  • artt. 129 e 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    sul punto prospettava anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il dispensato dal servizio per infermità, inidoneità fisica o per motivi di salute, possa avvalersi della qualifica e dell’anzianità già maturate, ai fini della partecipazione a concorsi e a selezioni che comportino la riammissione agli impieghi

    La questione costituzionale è riferita dal parere come argomento del ricorrente, ma non viene esaminata nel merito, poiché l’impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei a identificarlo nelle ipotesi di riproduzione e diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del parere.

Massime di principio

  • Il bando di concorso è immediatamente impugnabile soltanto quando contiene clausole che escludono direttamente il candidato o determinano un’esclusione automatica e vincolata; in mancanza, le censure relative a una possibile esclusione futura non fondano un interesse attuale all’impugnazione anticipata.
  • Quando, dopo l’impugnazione del bando, interviene un provvedimento individuale di esclusione che costituisce il primo atto effettivamente lesivo, le doglianze relative alle ragioni dell’esclusione devono essere rivolte contro tale provvedimento.
  • L’esito di precedenti procedure concorsuali riguardanti lo stesso candidato non rende di per sé immediatamente lesivo un nuovo bando, poiché le singole procedure concorsuali conservano la propria autonomia.

Impugnazione del bando del concorso per Consigliere di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un magistrato ordinario contro gli atti e il bando del concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.S. del 14 maggio 2025. La Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché il bando non conteneva clausole immediatamente escludenti.

Premesse e domande del ricorrente

Il ricorrente aveva chiesto il 18 giugno 2025 di partecipare al concorso, dichiarando di appartenere alla categoria dei magistrati ordinari con almeno quattro anni di anzianità ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 3, della l. 27 aprile 1982, n. 186. Con ricorso straordinario del 3 settembre 2025 ha contestato il bando e gli atti della procedura. In sintesi, ha sostenuto che la precedente dispensa dal servizio per infermità non dovesse impedirgli di partecipare e che l’idoneità avrebbe dovuto essere valutata dopo l’eventuale superamento delle prove; ha inoltre contestato alcune prescrizioni formali sulla domanda e prospettato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 132 del d.P.R. n. 3/1957. Ha chiesto, tra l’altro, la sospensione del ricorso in attesa di un giudizio per cassazione e la riunione con altri ricorsi pendenti.

Istruttoria e contraddittorio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riferito che, a seguito dell’istruttoria e del parere dell’organo di autogoverno, con provvedimento USG-USR n. 1416 del 4 novembre 2025 era stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente il 18 marzo 2026; questi non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. La Sezione ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio.

Difetto di interesse all’impugnazione anticipata

Il Consiglio di Stato ha osservato che il ricorso impugnava il bando sulla base di una possibile esclusione, ma il bando non conteneva clausole immediatamente escludenti né era stato contestato un meccanismo di esclusione automatica e vincolata. Le censure, incentrate sugli effetti che la dispensa dal servizio e la condizione di salute avrebbero potuto produrre sulla partecipazione, non consentivano di individuare ex ante le eventuali ragioni dell’esclusione. La circostanza che in precedenti procedure l’Amministrazione si fosse determinata in modo analogo non rendeva attuale l’interesse all’impugnazione, essendo autonome le singole procedure concorsuali.

Atto effettivamente lesivo ed esito

L’intervenuta esclusione con il provvedimento USG-USR n. 1416 del 4 novembre 2025 conferma che l’atto lesivo è il provvedimento individuale, non il bando. Le eventuali doglianze dovranno quindi essere indirizzate contro tale esclusione. La Sezione non esamina nel merito le contestazioni relative alla dispensa dal servizio, alle prescrizioni formali o alla questione di costituzionalità e, nel dispositivo, esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Protezione dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è incaricata di oscurare, in caso di riproduzione o diffusione del parere, le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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