Sentenza del 04/03/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Impugnazione intimazione di pagamento - Eccezione di prescrizione - Contraddittorio processuale - Estensione all'Ente impositore titolare del credito - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento eccependo la prescrizione dei crediti sottostanti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo prescritte le pretese. L'agente della riscossione ha appellato la decisione, deducendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione sulle sanzioni per violazioni del codice della strada e la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori titolari dei crediti. L'eccezione di prescrizione riguarda infatti l'estinzione sostanziale del credito e non unicamente la regolarità dell'attività notificatoria dell'agente della riscossione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per tre cartelle annullate ex lege. Ha separato le pretese relative alle sanzioni per violazioni del codice della strada, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e disponendo la translatio iudicii davanti al giudice ordinario. Per le restanti pretese ha annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Prato, perché il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche alle amministrazioni impositrici titolari dei crediti. La contribuente è stata condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.200,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 59 della legge n. 69/2009
Quando una controversia è proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, su iniziativa della parte più diligente.
Art. 59, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 546/1992
Se il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato, il giudice tributario annulla la sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del processo.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina gli adempimenti notificatori delle cartelle spettanti all'agente della riscossione. La sentenza distingue tali questioni dalla prescrizione sostanziale del credito.
Art. 2946 c.c.
È richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dei crediti, ma la decisione non definisce nel merito il termine applicabile, poiché rimette la causa per difetto di contraddittorio.
Legge n. 335/1995
Richiamata dall'agente della riscossione in tema di prescrizione dei crediti previdenziali; la questione sostanziale non viene esaminata definitivamente.
Articoli 2313, 2318, 2268, 2312 e 2304 c.c.
Richiamati in relazione alla responsabilità del socio accomandatario e all'estensione della responsabilità patrimoniale per i debiti della società; tali motivi sono rimasti assorbiti dalla decisione sul difetto di giurisdizione e sull'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il contribuente eccepisce la prescrizione del credito posto a base di un atto della riscossione, l'eccezione riguarda il rapporto sostanziale e deve essere trattata anche nei confronti dell'ente impositore, titolare del credito.
- L'affidamento della riscossione a un agente pubblico non trasferisce la titolarità del credito e non determina una novazione soggettiva: agente della riscossione ed ente impositore hanno ruoli processuali distinti.
- Se il giudizio sulla prescrizione è stato instaurato soltanto contro l'agente della riscossione, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in mancanza, la sentenza può essere annullata con rimessione della causa al primo giudice.
- Le contestazioni relative alla validità o tempestività della notifica della cartella possono riguardare principalmente l'attività dell'agente della riscossione, mentre l'eccezione di prescrizione del credito richiede il coinvolgimento dell'ente impositore.
- Le sanzioni per violazioni del codice della strada non rientrano nella giurisdizione tributaria, ma in quella del giudice ordinario; le relative pretese devono essere separate e trasferite al giudice competente mediante translatio iudicii.
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