Sentenza n. 1271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 183/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, prevedendo un commissario ad acta e una somma di 10 euro per ogni giorno di ritardo oltre il sessantesimo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione dell'art. 114 c.p.a., contraddittorietà e illogicità della decisione, violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dell'art. 21 c.p.a., anche in relazione all'art. 114 c.p.a. Nel giudizio di appello il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile intempestività del gravame. La controversia traeva origine dall'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla progressione economica con equiparazione ai dipendenti a tempo indeterminato per l'intero periodo lavorativo e alle conseguenti differenze retributive maturate dopo il 23 gennaio 2004 fino alla cessazione dei rapporti di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto applicabile al rito camerale dell'ottemperanza il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari previsto dall'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., incluso il termine per proporre appello previsto dall'art. 92 c.p.a. Poiché la sentenza del TAR, non notificata, era stata pubblicata il 23 gennaio 2025, l'appello doveva essere notificato entro il 24 aprile 2025; essendo stato notificato soltanto il 23 luglio 2025, il gravame era tardivo. Le spese sono state integralmente compensate per giustificate ragioni connesse alla natura della controversia.
Norme richiamate
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
i commi 2 e 3 dell’art. 87 del c.p.a. prevedono il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari
Nel rito camerale dell'ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali ordinari, compreso quello per proporre appello.
art. 92 c.p.a.
Il termine ordinario per la proposizione dell'appello è soggetto al dimezzamento previsto per il rito camerale dell'ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la sua violazione era stata dedotta dall'appellante, ma i relativi motivi non sono stati esaminati per l'irricevibilità dell'appello.
art. 21 c.p.a.
La sua violazione era stata dedotta con l'appello, senza essere esaminata a causa della tardività del gravame.
Massime di principio
- Nel rito camerale del giudizio di ottemperanza si applica il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, compreso il termine per proporre appello previsto dall'art. 92 c.p.a.
- Quando la sentenza di primo grado resa in un giudizio di ottemperanza non è notificata, l'appello deve essere notificato entro il termine dimezzato decorrente dalla pubblicazione della sentenza; la violazione di tale termine comporta l'irricevibilità del gravame.
- Il giudice d'appello può rilevare d'ufficio l'intempestività dell'appello, sottoponendo previamente la relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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