Cassazione Penale, Sentenza n. 3542/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 30/01/2020, sostenendo di non aver potuto impugnare in tempo perché la sentenza non risultava reperibile sul sito e non era stato correttamente informato a causa della sospensione dell'attività giudiziaria per emergenza Covid-19; inoltre il ricorrente deduceva un errore nel cognome riportato nella sentenza che avrebbe impedito la corretta individuazione e comunicazione al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza era stata depositata il 11/02/2020 e che, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 18/05/2020. Il difensore aveva chiesto informazioni all'URP (ufficio non competente) e solo successivamente alla cancelleria, senza produrre alcuna attestazione di cancelleria o altro documento idoneo a provare l'effettivo impedimento. La Corte ha quindi ritenuto non assolto l'onere probatorio richiesto per la restituzione in termini e ha concluso che l'errore nel cognome è irrilevante alla luce della mancata tempestiva attivazione del difensore. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma riferita al reato per cui era stato condannato il ricorrente; citata per identificare il capo d'imputazione originario
art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di deposito della sentenza (quindici giorni) e la relativa decorrenza; la Corte ha verificato che il deposito è avvenuto nei termini
art. 175 cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini per l'impugnazione per causa di forza maggiore; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'evento impeditivo richiesto da questa norma
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27) e successive modificazioni; d.l. 30 aprile 2020, n. 28; art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Disposizioni che hanno sospeso e poi prorogato i termini processuali durante l'emergenza Covid-19; la Corte le ha applicate per determinare la nuova scadenza utile per proporre impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese
Massime di principio
- La richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. richiede prova rigorosa dell'evento impeditivo: semplici e-mail o dichiarazioni del difensore non bastano; è necessario produrre attestazioni formali di cancelleria o altri documenti certi
- In situazioni di mancata reperibilità della sentenza è fondamentale rivolgersi immediatamente alla cancelleria competente (non all'URP o ad uffici non deputati) e acquisire attestazioni scritte del mancato deposito o di informazioni fornite dal personale di cancelleria
- L'errore materiale nel nominativo del destinatario sulla sentenza (es. diversa grafia del cognome) non è automaticamente idoneo a giustificare la restituzione in termini se il difensore non prova di essersi attivato tempestivamente e correttamente presso gli uffici competenti
- Durante l'emergenza Covid-19 occorre tener conto delle sospensioni e proroghe legislative dei termini processuali, ma tali sospensioni non autorizzano comportamenti difensivi passivi: il difensore deve comunque adottare misure diligenti per informarsi e ottenere attestazioni formali
- Le attestazioni rilasciate da uffici non competenti per materia (es. URP) sono in genere insufficienti a dimostrare l'evento impeditivo; è necessario il documento rilasciato dalla cancelleria che avesse l'obbligo di deposito o comunicazione
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