Sentenza del 01/09/2022 n. 25790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla S. M. s.r.l. un avviso di accertamento per l'anno 2003 contestando l'esistenza di una stabile organizzazione e di un centro di attività stabile in Italia (imposizione ai fini Irpeg, Irap e Iva). Dopo ricorso della società la CTP di Imperia aveva accolto per vizi di notificazione; il CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia motivando soprattutto sulla stipulazione dei contratti e l'immatricolazione dei beni nello Stato di residenza. La Corte di cassazione, con sentenza n.4576/2017, aveva invece accolto il ricorso dell'Agenzia e rinviato per un approfondito esame degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all'esistenza della stabile organizzazione. In seguito alla riassunzione il CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. M.A. e F.G. hanno impugnato tale decisione in cassazione: il motivo principale è che il giudice del rinvio non si è conformato alle prescrizioni della Cassazione (art. 384 c.p.c.), limitandosi a riportare fatti senza svolgere il necessario ragionamento logico-giuridico e senza valutare i legami soggettivi tra le società, la rilevanza delle prove presentate dall'Amministrazione e la configurabilità di attività meramente preparatoria/ausiliaria rispetto a una sede d'affari stabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato adeguamento alle prescrizioni di rinvio), assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato nuovamente la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. In sostanza la Cassazione ha disposto un nuovo esame di merito da parte del giudice del rinvio, con l'obbligo di svolgere l'analisi concreta e motivata degli elementi oggettivi e soggettivi indicati.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Stabilisce che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e compiere gli accertamenti richiesti; nella fattispecie la Corte ha rilevato il mancato rispetto di tale obbligo da parte del giudice del rinvio.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Consente la cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n.3) e per motivazione apparente o contraddittoria (n.4); la Corte ha fondato il ricorso sul n.4 (violazione dell'art.384) e ha assorbito altri motivi collegati a vizio di motivazione.
art. 132 c.p.c., art. 36 c.p.c., art. 112 c.p.c.
Norme processuali richiamate nei motivi assorbiti (esigenze di congrua motivazione, limiti del petitum, istruzione probatoria): la Corte ha ritenuto superfluo approfondire singolarmente tali censure in quanto assorbite dal vizio principale relativo al mancato adeguamento al rinvio.
Convenzione Italia-Francia (ratificata con L. n. 20/1992)
Tributa rilievo alla disciplina convenzionale per evitare doppie imposizioni e alla nozione di stabile organizzazione prevista dal trattato; la questione è stata sollevata tra i motivi, ma non è stata decisa definitivamente perché assorbita dalla censura principale.
Direttiva 77/388/CEE, art. 9, par. 1
Rilevante in ordine alla nozione di 'centro di attività stabile' ai fini Iva (presuppone presenza permanente di mezzi umani e tecnici); anche tale questione è stata trattata tra i motivi ma assorbita dalla censura procedurale.
D.Lgs. n. 471/1997, artt. 15 e 32
Norme sulle sanzioni tributarie e sulla loro eventuale disciplina favorevole sopravvenuta; la censure relative allo ius superveniens favorevole alla contribuente sono state dichiarate assorbite.
Cass. sent. n. 4576/2017
Precedente con cui la Corte aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e aveva rinviato per un'analisi complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi: la presente sentenza verifica il rispetto di quelle prescrizioni e condanna il giudice del rinvio per inadempienza.
Cass. sent. n. 3955/2018
Giurisprudenza interpretativa sulla portata del decisum della Cassazione e sui limiti dei poteri del giudice del rinvio: la Corte la richiama per spiegare come debba interpretarsi una sentenza di annullamento e rinvio e i limiti del giudice di rinvio in relazione al petitum.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla e rinvia ai sensi dell'art. 384 c.p.c. il giudice della causa deve uniformarsi al principio di diritto indicato e compiere gli accertamenti effettivamente richiesti: è obbligatorio esporre un ragionamento logico-giuridico che spieghi la rilevanza concreta degli elementi di fatto indicati dalla Corte di legittimità.
- Nelle contestazioni di 'stabile organizzazione' la valutazione deve essere complessiva: la mera indicazione che contratti sono stati stipulati o beni immatricolati nello Stato di residenza non è di per sé decisiva; il giudice deve verificare anche i legami soggettivi tra entità, la permanenza e la fissità della struttura, e se l'attività svolta è meramente preparatoria/ausiliaria o invece centrale all'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che giustificano il qualificarsi di una stabile organizzazione in Italia; il giudice deve valutare la rilevanza probatoria di tali elementi rispetto alla tesi contraria del contribuente.
- La distinzione giurisprudenziale tra annullamento per violazione di norme di diritto e annullamento per vizi di motivazione è cruciale: nel primo caso il giudice di rinvio deve solo applicare il principio di diritto; nel secondo può rivedere anche ulteriori fatti e valutazioni, sempre nei limiti del petitum e delle preclusioni processuali.
- In presenza di trattati internazionali (es. Convenzione Italia-Francia) e di norme UE in materia Iva, il giudice deve verificare la compatibilità degli accertamenti con le definizioni convenzionali e comunitarie della stabile organizzazione/centro di attività stabile.
- Il mancato rispetto da parte del giudice del rinvio delle specifiche prescrizioni della Cassazione (assenza di motivazione sul punto chiave richiesto) espone la decisione a ulteriore cassazione: occorre motivare caso per caso la diversa rilevanza degli elementi probatori.
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