Cassazione Civile, Ordinanza n. 40877/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione dell’indennizzo dovuto alla società ricorrente per la perdita, in conseguenza di nazionalizzazioni e vicende avvenute in Etiopia, del 67% della partecipazione nella società controllata SO.PR.AL. Sh. Co. e dei relativi beni aziendali (fabbricati industriali, macchinari, beni mobili, arredi, automezzi, scorte e avviamento). La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, riducendo l’importo complessivamente dovuto e valorizzando criteri estimativi differenti da quelli adottati dal tribunale e dalla CTU. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con cinque motivi, la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione perplessa, contrasto irriducibile e obiettiva incomprensibilità, censurando in sostanza le valutazioni di merito della Corte d’appello su: stima dei fabbricati industriali; criterio di devalutazione dei macchinari e arredi; determinazione del valore degli automezzi; stima delle parti di ricambio e scorte; quantificazione dell’avviamento al 10% del patrimonio netto invece che al 15%.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione chiara, coerente e comprensibile e che le censure della ricorrente, pur formalmente incardinate come vizio di motivazione/nullità della sentenza, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., evidenziando che sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, non il semplice difetto di sufficienza o l’insoddisfazione per la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione solo se il vizio attiene a un’anomalia motivazionale radicale e percepibile dal testo della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve esistere in modo non apparente e non perplesso; la sua mancanza o apparenza può integrare nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della sufficienza formale della motivazione della sentenza.
art. 12 preleggi
Usato per giustificare l’interpretazione sistematica della riforma del vizio di motivazione nel senso del "minimo costituzionale".
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione della riforma che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione.
legge n. 961/1977
Richiamata quale base normativa dell’indennizzo per i beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana.
legge n. 16/1980
Richiamata quale base normativa dell’indennizzo per i beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana.
legge n. 35/1985
Richiamata quale base normativa dell’indennizzo per i beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana.
legge n. 98/1994
Richiamata quale base normativa dell’indennizzo per i beni perduti all’estero; la Corte richiama il criterio sussidiario per l’avviamento e il limite massimo del 30%.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa dell’ulteriore indennizzo per l’avviamento commerciale quando non sia possibile una quantificazione puntuale sulla base dei bilanci.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’ammontare dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentito censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Costituisce motivo inammissibile quello che, sotto la veste del vizio di motivazione o della nullità della sentenza, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
- La scelta, l’interpretazione e la valutazione delle prove, nonché l’individuazione degli elementi ritenuti più attendibili, appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
- È adeguatamente motivata la decisione di merito che spieghi perché un criterio estimativo sia ritenuto inattendibile e un altro più convincente, anche se entrambe le soluzioni si fondino su dati documentali o tecnici.
- Quando la legge consente la liquidazione equitativa di un’indennità o di un danno, la quantificazione resta comunque censurabile in cassazione solo per vizi giuridici della motivazione, non per la mera incongruità della misura scelta dal giudice di merito, se sorretta da argomentazione non apparente.
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