Sentenza n. 1116/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provinciali per le supplenze di Cagliari di I fascia per le classi di concorso ADMM e ADSS, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio del titolo di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Cagliari, approvate con provvedimento del 22 luglio 2026, contestando l'attribuzione di soli 8 punti per il titolo di accesso a ciascuna delle classi di concorso ADMM e ADSS, anziché dei 36 punti ritenuti spettanti ai sensi dei punti A.1 e A.2 della Tabella A/7 allegata all'ordinanza ministeriale disciplinante le GPS per il biennio 2026/2028. Ha chiesto il riconoscimento dei 28 punti aggiuntivi per ciascuna classe di concorso e la conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatoria, oltre all'annullamento degli atti connessi, compresi gli esiti delle procedure di conferimento delle supplenze. Nel corso del giudizio ha anche chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR, sentite le parti, ha tuttavia rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio nel merito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo avere comunicato alle parti tale modalità decisoria. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la concreta attribuzione del punteggio e la corretta formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, nell'ambito di procedure che non hanno natura concorsuale, non implicano valutazioni discrezionali e comportano per l'amministrazione soltanto verifiche vincolate del possesso dei titoli e dei requisiti. Tali determinazioni sono riconducibili ai poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e incidono su diritti soggettivi. La giurisdizione amministrativa permane soltanto quando la controversia investa direttamente la validità dell'atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie, con tutela della posizione individuale soltanto quale conseguenza dell'annullamento di tale atto. Poiché nel caso concreto era contestata esclusivamente l'attribuzione del punteggio individuale, il ricorso deve essere eventualmente riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il difetto di giurisdizione fosse preclusivo di tale pronuncia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente al giudice, sentite le parti e in assenza di eccezioni, di definire immediatamente nel merito il giudizio introdotto anche con domanda cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato utilizzato per sottoporre al contraddittorio delle parti il rilievo d'ufficio relativo al difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla disciplina della translatio iudicii.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
Ricondurrebbe le determinazioni sulla formazione e sull'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze all'esercizio di poteri privatistici dell'amministrazione, con conseguente configurabilità di diritti soggettivi.
Massime di principio
- Le controversie relative alla concreta formazione, all'aggiornamento e all'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi e determinazioni assunte dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
- Le procedure di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali quando sono finalizzate esclusivamente all'inserimento degli aspiranti in base al possesso di titoli e requisiti predeterminati, senza valutazioni discrezionali o comparative.
- La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie per le supplenze sussiste quando la controversia investe direttamente la validità dell'atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie; la tutela della posizione individuale rileva in tal caso solo come conseguenza dell'eventuale annullamento dell'atto generale.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la posizione individuale dell'aspirante e la corretta attribuzione del punteggio, senza contestazione diretta dell'atto generale o regolamentare, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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