Cassazione Penale, Sentenza n. 34614/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (importo circa 21.000 euro) deducendo due motivi: 1) violazione di legge per illegittimità della ordinanza del Tribunale di Modena che, dopo aver ammesso la prova testimoniale richiesta dalla difesa, aveva revocato tale ammissione perché la difesa non aveva citato il teste per l'udienza di trattazione; la ricorrente sosteneva che la decadenza dalla prova non poteva essere applicata quando l'omessa citazione riguardava la stessa udienza in cui la prova doveva essere ammessa; 2) carenza di motivazione della Corte d'appello nel rigettare il motivo relativo alla revoca della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante decidere sul contrasto giurisprudenziale relativo alla revocabilità dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali perché, dai documenti, la difesa non aveva tempestivamente eccepito l'illegittimità della revoca quando questa è stata adottata e aveva mantenuto acquiescenza anche nelle conclusioni. La Corte ha quindi considerato la presunta nullità come sanata per mancata tempestiva impugnazione e ha confermato l'esito processuale, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 cod. proc. pen.
La norma tutela il diritto della parte di difendersi provando; la revoca viziata dell'ordinanza ammissiva dei testi integra una nullità generale a regime intermedio ma detta nullità è sanata se l'interessato non la eccepisce tempestivamente alla prima difesa utile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna della ricorrente al pagamento nelle casse pubbliche a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se viene revocata un'ordinanza che aveva ammesso prove testimoniali, chi si ritiene leso deve eccepire immediatamente l'illegittimità alla prima difesa utile; l'omessa tempestiva eccezione determina la sanatoria del vizio e preclude il motivo in sede di gravame successivo o in cassazione
- Esiste un contrasto giurisprudenziale sulla natura perentoria o discrezionale dell'omessa citazione dei testimoni: da un lato la mancata citazione dei testi già ammessi può comportare decadenza automatica, dall'altro il giudice può valutare l'opportunità di differire l'esame o escludere la prova per ragioni di rilevanza o tempo; la scelta concreta dipende dalle circostanze del caso
- In sede d'appello e di cassazione non si riesamina pienamente un vizio procedurale che non sia stato tempestivamente dedotto; quindi è cruciale preservare i rimedi nei termini e nelle forme previste
- La carenza di motivazione del giudice d'appello può essere irrilevante in cassazione se il motivo dedotto è già stato sanato per mancata contestazione tempestiva e la riapertura del tema non muterebbe, per questioni procedurali, l'esito finale
- Prassi difensiva consigliata: citare i testi nei termini e, se il giudice revoca un'ammissione probatoria, eccepire immediatamente e specificamente il vizio per non perdere la possibilità di impugnazione nei gradi successivi
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