Sentenza del 18/11/2016 n. 23507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento e avvisi di mora relativi a tributi, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e contributi previdenziali, deducendo la mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti, l'erronea esclusione della legittimazione passiva di Equitalia rispetto ai vizi delle notifiche e alla prescrizione, nonché l'erronea esclusione della giurisdizione tributaria sulle pretese previdenziali e amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il motivo sulla giurisdizione, confermando che le controversie relative a contributi previdenziali e sanzioni amministrative non tributarie appartengono al giudice ordinario. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo: Equitalia è legittimata passivamente a ricevere le contestazioni relative alla notificazione delle cartelle e può essere convenuta anche per la prescrizione, fermo l'onere di chiamare in causa l'ente impositore per evitare di rispondere direttamente dell'esito. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese, affinché esamini la documentazione e verifichi il perfezionamento delle notifiche limitatamente agli atti relativi a crediti tributari.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Quando il destinatario non viene trovato presso l'indirizzo noto, la notifica richiede il rispetto di tutte le formalità previste, incluso l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Il giudice deve verificare se l'irreperibilità fosse assoluta o soltanto relativa.
Art. 143 c.p.c.
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
La procedura per irreperibilità assoluta non può essere utilizzata automaticamente quando il destinatario risulta soltanto assente o trasferito all'interno dello stesso comune; devono essere indicate e dimostrate le ricerche effettuate.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
A fronte della contestazione della mancata notificazione, spetta al concessionario dimostrare il perfezionamento di tutte le formalità notificatorie previste dalla legge.
Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria dipende dalla natura tributaria del rapporto, non dalla natura dell'ufficio che ha emesso o riscosso l'atto. Le controversie su contributi previdenziali e sanzioni amministrative non tributarie spettano al giudice ordinario.
Art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999
Opposizione contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali
Le controversie relative a contributi e premi previdenziali, anche se riscossi mediante cartella esattoriale, devono essere proposte davanti al giudice ordinario, normalmente nella funzione di giudice del lavoro.
Art. 2, comma 1, della L. n. 180/1950
La disposizione è stata richiamata nel motivo sulla giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza e ha confermato la distinzione tra pretese tributarie e pretese previdenziali o amministrative.
Art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001
Richiamata dal ricorrente in tema di giurisdizione, non ha condotto a modificare il principio secondo cui la giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale della pretesa.
Art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973
Per gli atti tributari, la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta richiede una situazione effettiva di sconosciuta residenza, dimora o domicilio fiscale; la mera irreperibilità presso l'indirizzo conosciuto non è sufficiente se non sono documentate le ricerche necessarie.
Art. 102, comma 2, e VI disposizione transitoria della Costituzione
Richiamati dalla Corte costituzionale per escludere l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie riguardanti sanzioni non tributarie sulla sola base della natura finanziaria dell'ufficio irrogante.
Massime di principio
- Per contestare un'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle non previamente conosciute, è possibile agire contro il concessionario della riscossione, che è legittimato passivamente per i vizi delle notifiche e, secondo il caso, anche per la prescrizione; il concessionario può però dover coinvolgere l'ente creditore.
- La validità della notifica ex art. 140 c.p.c. deve essere provata mediante la documentazione di tutte le formalità, compreso l'avviso raccomandato del deposito presso la casa comunale. Una motivazione giudiziale che liquidi la contestazione come generica senza esaminare tali documenti è insufficiente.
- La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è decisiva: se il destinatario è assente dall'indirizzo ma rintracciabile o trasferito nello stesso comune, non si può applicare automaticamente la procedura più rigorosa prevista per l'irreperibilità assoluta.
- La giurisdizione si determina in base alla natura del credito: i tributi spettano al giudice tributario, i contributi previdenziali al giudice ordinario, normalmente giudice del lavoro, e le multe stradali al giudice ordinario.
- Quando una cartella contiene pretese di diversa natura, le contestazioni devono essere esaminate dal giudice competente per ciascuna categoria di credito; il giudice tributario deve quindi limitarsi agli atti relativi a entrate tributarie.
- Chi contesta la notifica non deve necessariamente dimostrare in dettaglio l'inesistenza della notifica: una contestazione specifica può trasferire sul concessionario l'onere di provare il regolare compimento delle formalità notificatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 1397 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 3170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 nov 2016Sentenza del 18/11/2016 n. 3184 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →