Sentenza n. 4794/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale che ha eliminato l'esenzione dal diritto fisso per il trasferimento di salme o resti mortali fuori Comune ai fini della cremazione, con successivo rientro delle ceneri, applicando importi di 240 euro per l'entrata e 120 euro per l'uscita
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore crematorio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, concessionaria di un impianto crematorio ubicato in altro Comune e destinataria di una quota significativa dell'utenza proveniente da Napoli, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 243/2025, la relativa tabella tariffaria e, in parte qua, la precedente deliberazione n. 136/2019. Con la delibera del 2025 il Comune aveva eliminato la gratuità precedentemente prevista per il trasferimento fuori Comune della salma destinata alla cremazione, con successivo rientro delle ceneri, rendendo applicabili gli importi di 240 euro per l'entrata e 120 euro per l'uscita. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 19, 23-26 del d.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 149 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente ripristinato il diritto fisso sul trasporto funebre dopo il superamento della privativa comunale; contraddittorietà tra la motivazione dell'atto, che richiamava l'art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, e la tabella, che continuava a qualificare gli importi come dovuti ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 285/1990; difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, irrazionalità e violazione del giusto procedimento, per mancata indicazione dei costi dell'attività amministrativa, dei criteri di determinazione degli importi e delle ragioni di proporzionalità della misura; violazione della concorrenza e dell'art. 102 TFUE, poiché l'aggravio avrebbe disincentivato il ricorso agli impianti esterni favorendo il crematorio comunale. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, la tardività delle censure riferite alla delibera del 2019 e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il prelievo fosse una tassa per l'attività amministrativa di autorizzazione, vigilanza e controllo, fondata sull'art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La società, pur non essendo il soggetto direttamente tenuto al pagamento del diritto, è titolare di una posizione differenziata e di un interesse attuale, poiché opera in un sistema regionale di impianti crematori con bacino di utenza sovracomunale e la misura è idonea a condizionare le scelte degli utenti napoletani, incidendo sull'equilibrio economico dell'impresa. L'interesse a ricorrere è sorto con l'eliminazione dell'esenzione nel 2025, sicché non era tardiva l'impugnazione della delibera del 2019, divenuta lesiva solo in conseguenza della successiva rimozione della gratuità. Nel merito, il giudice ha riconosciuto che, dopo il superamento della privativa comunale sul trasporto funebre, non può più essere riscosso il diritto fisso previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990 quando collegato al mero trasporto funebre. È invece astrattamente possibile istituire, ai sensi dell'art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, un diverso prelievo riferito all'attività amministrativa necessaria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e alle connesse funzioni amministrative. Tuttavia, nel caso concreto il Comune non ha esercitato tale diverso potere: la delibera del 2025 si è limitata a eliminare l'esenzione dal diritto già previsto dalla delibera del 2019, mantenendo il richiamo all'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 285/1990 e gli stessi importi, senza una revisione complessiva della disciplina né un'istruttoria volta a dimostrare la diversa natura del prelievo. L'amministrazione ha quindi sostanzialmente ripristinato un diritto fisso sul trasporto funebre, esercitando un potere non più esistente. Sono stati accolti i motivi primo, secondo e quarto; il motivo sulla violazione della concorrenza è stato assorbito, perché il venir meno del potere rendeva superflue le censure sul suo esercizio concreto. Il TAR non ha esaminato l'eventuale futuro esercizio del distinto potere ex art. 149, comma 4, lett. c), poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Sono state annullate la delibera n. 243/2025 e la delibera n. 136/2019, limitatamente alla previsione del diritto fisso per il trasporto verso servizi di cremazione ubicati in altro Comune. Le impugnazioni degli ulteriori atti sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse. Il Comune è stato condannato alle spese per 4.000 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Norme richiamate
art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. 285/1990
ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all’estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all’art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale
Dopo il superamento della privativa comunale sul trasporto funebre, la disposizione non può più costituire fondamento per un diritto fisso collegato al mero trasporto funebre.
art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. 267/2000
Consente al Comune di istituire un prelievo riferito all'attività amministrativa necessaria per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e alle connesse attività amministrative, di vigilanza e controllo, distinto dal diritto fisso sul mero trasporto.
art. 6 legge regionale Campania 20/2006
La realizzazione dei crematori avviene nell'ambito della pianificazione e programmazione regionale territoriale, sicché il servizio risponde a un fabbisogno di dimensione sovracomunale.
art. 6 legge 130/2001
La realizzazione degli impianti crematori è rimessa ai Comuni, singoli o associati, nell'ambito della programmazione regionale.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto non può valutare in anticipo un eventuale futuro prelievo fondato sull'art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000.
art. 22 legge 142/1990
I servizi riservati in via esclusiva agli enti locali devono essere individuati dalla legge; non è più possibile fondare una privativa comunale sul trasporto funebre mediante una scelta discrezionale dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il gestore di un impianto crematorio ubicato in un Comune diverso da quello che introduce un aggravio sui trasferimenti delle salme è legittimato a impugnare tale misura quando l'impianto opera in un sistema regionale con bacino di utenza sovracomunale e la misura è concretamente idonea a condizionare le scelte dell'utenza, incidendo sull'equilibrio economico dell'impresa, anche se il gestore non è il soggetto direttamente obbligato al pagamento.
- L'interesse a impugnare l'istituzione o l'applicazione di un prelievo sorge quando diviene attuale la lesione derivante dalla rimozione di un'esenzione; pertanto, l'atto originario che aveva previsto il prelievo può essere impugnato insieme all'atto successivo che elimina l'esenzione, senza che la precedente pubblicazione dell'atto generale determini tardività.
- Dopo il superamento della privativa comunale sul trasporto funebre, il Comune non può imporre il diritto fisso previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, d.P.R. n. 285/1990 quando il prelievo è collegato al mero trasporto funebre.
- È astrattamente ammissibile un diverso prelievo comunale fondato sull'art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, purché sia riferito all'attività amministrativa di autorizzazione, vigilanza e controllo e sia istituito o rideterminato mediante un atto che ne individui coerentemente il diverso fondamento, la natura e i presupposti.
- Non è sufficiente qualificare retroattivamente come tassa per l'attività autorizzatoria un prelievo originariamente previsto come diritto fisso sul trasporto funebre: la rimozione dell'esenzione, accompagnata dal mantenimento del riferimento all'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 285/1990 e degli stessi importi, costituisce ripristino di un potere non più spettante.
- Il giudice amministrativo non può conformare o valutare in via preventiva l'eventuale esercizio futuro di un diverso potere amministrativo non ancora esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →