Ordinanza n. 1176/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4264 del 30 aprile 2025 (all.1), nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso, nonché della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4389 del 20 maggio 2025 (doc. 2) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, senza pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità e di sopravvenuta carenza di interesse, ha accolto la concorde richiesta di rinvio e ha fissato la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 27 ottobre 2026. Ogni statuizione sulle eccezioni della Regione è stata espressamente riservata.
Atto impugnato: deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia che hanno confermato il temporaneo blocco dell'apertura di centri o punti prelievo afferenti a laboratori con sede extra-regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le deliberazioni regionali che, nell'ambito della disciplina dell'apertura dei centri e punti prelievo collegati a laboratori con sede extra-regionale, hanno confermato il temporaneo blocco delle nuove aperture fino alla definizione dei requisiti autorizzativi e all'aggiornamento del Registro regionale ASAN. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, con memoria ex art. 73 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che una successiva deliberazione aveva previsto l'adozione entro marzo 2026 dei requisiti autorizzativi e di accreditamento e delle procedure per la presentazione delle istanze. La ricorrente ha contestato la perdita di interesse, sostenendo che la nuova deliberazione non aveva rimosso il divieto, ma si era limitata a manifestare l'intenzione dell'amministrazione di definire i requisiti e le procedure. All'udienza del 3 marzo 2026, la ricorrente ha comunicato l'adozione di un'ulteriore deliberazione regionale, del 23 febbraio 2026, recante l'approvazione delle procedure autorizzative dei centri e punti prelievo afferenti a servizi di medicina di laboratorio con sede extra-regionale, chiedendo il rinvio della trattazione. Le parti hanno concordato sull'opportunità del rinvio.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La Regione ha richiamato la disposizione per dedurre, con memoria, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; il TAR non ha deciso l'eccezione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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