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Ordinanza

Ordinanza n. 1176/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4264 del 30 aprile 2025 (all.1), nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso, nonché della Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4389 del 20 maggio 2025 (doc. 2) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202502117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, senza pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità e di sopravvenuta carenza di interesse, ha accolto la concorde richiesta di rinvio e ha fissato la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 27 ottobre 2026. Ogni statuizione sulle eccezioni della Regione è stata espressamente riservata.

TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia che hanno confermato il temporaneo blocco dell'apertura di centri o punti prelievo afferenti a laboratori con sede extra-regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le deliberazioni regionali che, nell'ambito della disciplina dell'apertura dei centri e punti prelievo collegati a laboratori con sede extra-regionale, hanno confermato il temporaneo blocco delle nuove aperture fino alla definizione dei requisiti autorizzativi e all'aggiornamento del Registro regionale ASAN. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, con memoria ex art. 73 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che una successiva deliberazione aveva previsto l'adozione entro marzo 2026 dei requisiti autorizzativi e di accreditamento e delle procedure per la presentazione delle istanze. La ricorrente ha contestato la perdita di interesse, sostenendo che la nuova deliberazione non aveva rimosso il divieto, ma si era limitata a manifestare l'intenzione dell'amministrazione di definire i requisiti e le procedure. All'udienza del 3 marzo 2026, la ricorrente ha comunicato l'adozione di un'ulteriore deliberazione regionale, del 23 febbraio 2026, recante l'approvazione delle procedure autorizzative dei centri e punti prelievo afferenti a servizi di medicina di laboratorio con sede extra-regionale, chiedendo il rinvio della trattazione. Le parti hanno concordato sull'opportunità del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    La Regione ha richiamato la disposizione per dedurre, con memoria, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; il TAR non ha deciso l'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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