Sentenza n. 1845/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso all’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’offerta aggiudicataria, con oscuramento di parti della documentazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato in una procedura aperta per l’affidamento in concessione quadriennale di servizi museali, ha impugnato il parziale diniego opposto dalla Centrale Unica di Committenza e dall’ente concedente alla richiesta di accesso integrale all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, ai giustificativi prodotti per dimostrare la congruità dell’offerta e l’affidabilità del piano economico-finanziario, nonché alla documentazione relativa al soccorso istruttorio e alla verifica dei requisiti. Il diniego era stato motivato mediante rinvio alla dichiarazione di riservatezza dell’aggiudicatario, che aveva invocato genericamente know-how esclusivo, metodologie proprietarie, organizzazione interna, economie di scala, rapporti con partner e fornitori, strategie di pricing ed efficienza organizzativa. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la violazione della par condicio e l’omessa ponderazione tra riservatezza e diritto di difesa, sostenendo che le dichiarazioni dell’aggiudicatario fossero generiche, prive di prova e inidonee a dimostrare l’esistenza di segreti tecnici o commerciali. La Presidenza della Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; le altre amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell’oscuramento, o, in subordine, una ostensione soltanto analitica e circoscritta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, ritenendo che essa non avesse formato né detenesse i documenti e non avesse partecipato alle decisioni sull’oscuramento. Nel merito, ha accolto il ricorso, ritenendo inadeguatamente motivate le decisioni della Centrale Unica di Committenza e dell’ente concedente. L’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso solo quando le informazioni siano individuate dall’offerente mediante una dichiarazione motivata e comprovata e costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante deve poi svolgere una propria valutazione, anche quando motivi per relationem, verificando analiticamente le singole informazioni e bilanciando il diritto di accesso con la riservatezza. Nel caso concreto, le formule utilizzate dall’aggiudicatario erano generiche e non accompagnate da elementi probatori; non consentivano di individuare quali specifiche informazioni avessero valore economico, fossero segrete e fossero protette da misure ragionevolmente adeguate. Il TAR ha quindi ordinato alla Centrale Unica di Committenza e all’ente concedente di ostendere entro quindici giorni l’offerta tecnica ed economica e i relativi giustificativi, consentendo soltanto oscuramenti circoscritti e analitici. Per ogni parte non ostesa dovranno essere indicati l’oggetto, le ragioni dell’esclusione, la specifica categoria dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 e gli elementi comprovanti il segreto tecnico o commerciale. Le amministrazioni e le controinteressate sono state condannate in solido alle spese per euro 2.500, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la Presidenza della Regione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso; il ricorso è stato deciso con sentenza resa ai sensi di tale disposizione.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali
L’esclusione dell’accesso richiede l’individuazione specifica delle informazioni riservate e una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata. Non è sufficiente un richiamo generico al know-how o alla strategia competitiva.
art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
Nella comunicazione dell’aggiudicazione ... la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte
La stazione appaltante deve decidere sulle richieste di oscuramento con motivazione effettiva e analitica. La motivazione per relationem è ammissibile solo se la dichiarazione dell’offerente è a sua volta intelligibile, specifica e comprovata.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione dedotto dal ricorrente e ritenuto violato in relazione al diniego di accesso.
art. 98 d.lgs. n. 30/2005
I requisiti cumulativi della segretezza tutelabile sono la non generale conoscibilità o accessibilità dell’informazione, il valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla segreta.
art. 108 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale criterio di aggiudicazione della procedura, basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
È richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- In materia di accesso alle offerte di gara, l’esclusione prevista per i segreti tecnici o commerciali presuppone che l’offerente individui specificamente le informazioni riservate e dimostri, per ciascuna di esse, la segretezza oggettiva, il valore economico e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle.
- Il generico richiamo a know-how, strategie di pricing, organizzazione interna, economie di scala o rapporti commerciali non costituisce, di per sé, una motivata e comprovata dichiarazione di segreto tecnico o commerciale.
- La stazione appaltante non può recepire acriticamente la dichiarazione di riservatezza dell’offerente, ma deve svolgere un’autonoma valutazione e bilanciare concretamente il diritto di accesso con l’interesse alla riservatezza.
- La motivazione per relationem della decisione sull’oscuramento è legittima soltanto quando la dichiarazione dell’offerente richiamata contenga una motivazione intelligibile, specifica e adeguatamente comprovata.
- L’oscuramento deve essere circoscritto alle singole informazioni effettivamente tutelabili; un oscuramento massivo dell’offerta tecnica, dell’offerta economica o dei giustificativi è illegittimo se non consente di comprendere, per ogni parte sottratta, l’informazione protetta, la ragione della protezione e la relativa prova.
- Quando il diniego di accesso è illegittimo, il giudice può ordinare l’ostensione della documentazione entro un termine determinato, prescrivendo che eventuali oscuramenti residui siano analitici e accompagnati dall’indicazione della base normativa e degli elementi comprovanti il segreto.
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