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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27615/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La lite tra coeredi riguardava lo scioglimento della comunione ereditaria su un compendio immobiliare sito in San Daniele del Friuli, composto da un fabbricato e dal terreno adiacente. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione e l'assegnazione dei beni secondo un progetto divisionale redatto dal consulente tecnico d'ufficio; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello proposto da uno dei coeredi, confermando la decisione e condannandolo alle spese. In cassazione il soccombente ha affidato il ricorso a sei motivi, rubricati come violazione dell'art. 115 c.p.c., nullità della sentenza per insufficiente motivazione, violazione di norme urbanistiche e regionali in tema di edificabilità e violazione degli artt. 194, 718 e 727 c.p.c./c.c. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica della sentenza; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La mancata produzione della relata impediva la verifica della tempestività e comportava l'improcedibilità, non sanabile dalla mancata contestazione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della relata di notificazione della sentenza impugnata, non essendo la mancanza sanata dalla non contestazione del controricorrente né dalla c.d. prova di resistenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. a favore del controricorrente e alla Cassa delle ammende, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi, senza esame di merito per improcedibilità del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte non valuta i motivi per arresto preliminare

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il deposito della copia della sentenza munita di relata di notifica è onere del ricorrente quando nel ricorso dichiari che la sentenza è stata notificata

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    se il ricorso è deciso conformemente alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie richiamate dalla norma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna per responsabilità aggravata e per la conseguente somma a favore della controparte e della cassa delle ammende

  • art. 194 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 718 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 727 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 33, comma 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 17 L. n. 765/1967

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 7 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, senza esame di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso, impone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 718 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nei motivi di merito, senza scrutinio nel merito

  • art. 727 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nei motivi di merito, senza scrutinio nel merito

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale da cui decorre il termine breve di impugnazione e fa sorgere l'onere di depositare, nei termini di legge, la copia della sentenza munita della relata di notifica.
  • La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio, anche se il controricorrente non contesta la data di notificazione indicata dal ricorrente.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata non è sanata dalla non contestazione della controparte né dalla circostanza che il ricorso sia stato notificato entro il termine breve secondo la data dichiarata dal ricorrente.
  • In sede di filtro camerale, la conformità della decisione alla proposta del consigliere può legittimare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori oneri contributivi.
  • Nel giudizio di legittimità, se il ricorso è definito in rito per improcedibilità, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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