Sentenza n. 819/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione PNRR-PNIEC rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di v.i.a. in relazione all'impianto denominato “Santa Venere” promosso da Venere Wind; per la declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura, di adottare un provvedimento espresso di v.i.a.; per la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 2 agosto 2024 un'istanza di VIA statale, integrata con la valutazione di incidenza, per un impianto eolico costituito da 15 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 62 MW. Dopo la verifica di procedibilità e la pubblicazione della documentazione, si sono svolte due consultazioni pubbliche, a seguito delle quali sono pervenute osservazioni, pareri e integrazioni. Secondo la ricorrente, il procedimento è rimasto fermo alla fase dell'istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC, nonostante il decorso del termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere, nonché il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. La controinteressata, titolare di una precedente istanza di VIA relativa a un impianto nella stessa area, ha chiesto la riunione con altro giudizio e, in caso di accoglimento, il rispetto della priorità cronologica della propria istanza ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione con altro giudizio, non ravvisando i presupposti dell'art. 70 c.p.a. Ha inoltre dichiarato irrituale e comunque non accoglibile la richiesta della controinteressata di ottenere, nel presente giudizio, una pronuncia sulla priorità della propria istanza: tale domanda avrebbe introdotto una distinta pretesa relativa al silenzio serbato dall'amministrazione nei suoi confronti, già azionata in un separato giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il progetto, rientrando tra quelli disciplinati per i progetti PNIEC, è soggetto agli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e alla competenza istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il giudice ha ritenuto che i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione della VIA decorrano dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico e che, per i progetti considerati, il procedimento debba concludersi entro complessivi 160 giorni: 130 giorni per l'elaborazione dello schema da parte della Commissione, seguiti dai termini per il concerto del Ministero della Cultura e per l'adozione del provvedimento finale. Considerate le pubblicazioni del 20 agosto e del 14 ottobre 2024, il procedimento avrebbe dovuto concludersi, rispettivamente, entro il 27 gennaio o il 23 marzo 2025. Essendo perdurata l'inerzia, il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. È stata inoltre accolta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ritenuto conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini procedimentali. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza
Individua le regole di priorità nella trattazione dei progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
art. 23 d.lgs. 152/2006
entro quindici giorni dalla relativa acquisizione l'autorità competente verifica la completezza della documentazione
Disciplina la fase introduttiva del procedimento di VIA e la pubblicazione della documentazione; per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione avvia contestualmente l'attività istruttoria.
art. 24 d.lgs. 152/2006
dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA
La pubblicazione dell'avviso al pubblico costituisce il dies a quo dei termini procedimentali di consultazione, valutazione e adozione della VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA
Per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione deve predisporre lo schema di VIA entro il termine previsto; il provvedimento finale deve poi essere adottato nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto ministeriale nei termini indicati dalla norma.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33
Il mancato rispetto dei termini di conclusione della VIA determina automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
art. 25 d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria; la loro violazione consente l'azione contro il silenzio e produce, nei casi previsti, il diritto al rimborso dei diritti di istruttoria.
art. 28, comma 4, d.l. 69/2013, convertito in l. 98/2013
nel giudizio di cui all'articolo 117 ... può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo
La domanda di indennizzo da ritardo può essere proposta congiuntamente all'azione avverso il silenzio e trattata con rito camerale.
art. 70 c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti per la riunione del giudizio con altro procedimento avente a oggetto una distinta inerzia amministrativa.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato, con motivazione semplificata, principi contenuti in precedenti pronunce su analoga questione.
Massime di principio
- Per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA decorrono dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico o della documentazione prevista dalla disciplina di settore.
- Nel procedimento di VIA relativo a progetti PNRR-PNIEC, il termine complessivo per la conclusione del procedimento comprende il termine per la predisposizione dello schema da parte della Commissione, quello per il concerto del Ministero della Cultura e quello per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'autorità competente.
- I termini del procedimento di VIA previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori; il loro superamento, in presenza di perdurante inerzia, legittima il proponente a proporre l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
- Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce una conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA, senza necessità di ulteriore dimostrazione del danno.
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio relativo all'istanza di un proponente, il controinteressato non può introdurre surrettiziamente una distinta domanda volta a far accertare la priorità della propria istanza o l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione nei suoi confronti, quando tale pretesa deve essere fatta valere in un autonomo giudizio.
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