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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del parere contrario, emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, del 20.5.25, reso nell’ambito dei lavori commissariali ed in sede di Conferenza di Pianificazione indetta ex art. 26 L.R. n. 19/20; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202501222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario della Soprintendenza di Trapani, reso il 20 maggio 2025 in sede di Conferenza di Pianificazione, contrario alla variante urbanistica dell’area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di ripianificazione urbanistica avviato in esecuzione di una precedente sentenza che aveva imposto al Comune di provvedere sull’istanza relativa a un’area privata divenuta zona bianca per la decadenza di un vincolo a parcheggio. La variante prevedeva la destinazione di una parte del lotto a zona omogenea B/2 e la reiterazione del vincolo a parcheggio pubblico sulla parte restante. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. 42/2004, sostenendo che l’area, già ricompresa alla data del 6 settembre 1985 nel perimetro del centro abitato, fosse esclusa dal vincolo paesaggistico generalizzato previsto dall’art. 142, comma 1, lett. a), per i territori costieri entro 300 metri dalla battigia. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposto, carenza di istruttoria e illogicità manifesta, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, contestando l’erronea qualificazione del vincolo paesaggistico come vincolo di inedificabilità assoluta e sostenendo che si trattasse di un vincolo relativo, volto a conformare l’edificazione alle esigenze di tutela paesaggistica. Il ricorrente ha inoltre prodotto una attestazione del Comune di Marsala comprovante l’inclusione del lotto, già alla data del 6 settembre 1985, nella perimetrazione del centro abitato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, assorbendo le ulteriori censure, e ha annullato il parere contrario della Soprintendenza. Il Collegio ha rilevato che l’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 sottopone a tutela paesaggistica i territori costieri entro 300 metri dalla battigia, ma che il comma 2, lett. c), esclude dal vincolo le aree che, alla data del 6 settembre 1985, nei Comuni privi degli strumenti urbanistici indicati dalla disposizione, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 l. 865/1971. La disciplina vigente riproduce il regime derogatorio già introdotto dall’art. 1 d.l. 312/1985, come convertito dalla l. 431/1985, assumendo come discrimine temporale il 6 settembre 1985. Poiché la documentazione comunale prodotta in giudizio attestava che il lotto ricadeva, già a tale data, nella perimetrazione del centro abitato operante in forza di una deliberazione comunale del 1970, l’area è stata ritenuta compresa nella deroga al vincolo paesaggistico generalizzato. Il parere della Soprintendenza è stato quindi annullato. L’amministrazione regionale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    La disposizione stabilisce il vincolo paesaggistico generalizzato sui territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia.

  • art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La disposizione esclude dal vincolo paesaggistico previsto, tra l’altro, dal comma 1, lett. a), le aree che, alla data del 6 settembre 1985, nei Comuni privi degli strumenti urbanistici indicati, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 l. 865/1971.

  • art. 1 d.l. 312/1985, come convertito dalla l. 431/1985

    Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

    La disciplina previgente ha definito il perimetro della deroga al vincolo paesaggistico, poi confermata dall’art. 142 d.lgs. 42/2004, con riferimento alla situazione esistente alla data del 6 settembre 1985.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per contestare il difetto assoluto di motivazione del parere, ma la censura è stata assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Il vincolo paesaggistico generalizzato previsto dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 per i territori costieri compresi entro 300 metri dalla linea di battigia non si applica alle aree che, nei Comuni privi degli strumenti urbanistici rilevanti, ricadevano nei centri edificati perimetrati alla data del 6 settembre 1985, ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. 42/2004.
  • Il 6 settembre 1985 costituisce il discrimine temporale per verificare la sussistenza della deroga al vincolo paesaggistico, poiché tale data individua l’entrata in vigore della disciplina che ha definito il definitivo perimetro dell’esenzione, poi confermata dall’art. 142 d.lgs. 42/2004.
  • L’inclusione dell’area nella perimetrazione del centro abitato alla data del 6 settembre 1985 deve essere verificata sulla base della documentazione relativa alla perimetrazione allora operante; ove tale inclusione sia provata, l’area rientra nel regime derogatorio e il parere fondato sulla sola applicazione del vincolo costiero generalizzato è illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiVincoli urbanistici
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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