Cassazione Civile, Ordinanza n. 19115/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini IRAP e IRES per l'anno 2015, riducendo la quota annua di ammortamento deducibile relativa all'avviamento connesso all'acquisto di un ramo d'azienda. Secondo l'Amministrazione, il valore del ramo ceduto, non supportato da stima, doveva essere rideterminato sulla base dei redditi dichiarati nel triennio precedente alla cessione. In primo grado e in appello la pretesa era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di diverse norme tributarie e civilistiche, sostenendo che la CTR avesse avallato un metodo di calcolo dell'avviamento errato, fondato sull'art. 2 del d.P.R. n. 460/1996, senza che l'Ufficio avesse assolto l'onere di provare l'inesattezza della posta iscritta in bilancio; ha inoltre contestato la mancata considerazione della vincolatività del valore risultante ai fini dell'imposta di registro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR qualificato come nuove, e quindi inammissibili, le deduzioni sui calcoli dell'Ufficio, che a suo dire erano solo specificazioni di difese già svolte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'Ufficio non possa fondare la rideterminazione del valore dell'azienda o dell'avviamento sul solo richiamo a criteri normativi che fissano soglie minime per l'accertamento con adesione, poiché tali criteri non sono trasferibili in senso inverso per giustificare una rettifica in aumento o, nel caso concreto, la contestazione di un costo dedotto come eccessivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per un nuovo esame conforme al principio indicato e per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 2 del d.P.R. n. 460/1996
i criteri di determinazione del valore ivi previsti fissano soglie minime funzionali all'accertamento con adesione e non possono essere automaticamente utilizzati per giustificare, in senso opposto, una diversa determinazione del valore in sede di accertamento delle imposte sui redditi
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
"l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
in materia di cessioni di aziende e immobili, ai fini delle imposte sui redditi il valore risultante ai fini del registro non è vincolante e non basta da solo a presumere un maggior corrispettivo; l'Amministrazione deve allegare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti
art. 103 TUIR
richiamato quale limite massimo alla deduzione dell'avviamento ammortizzabile
art. 5 del d.P.R. n. 446/1997
norma richiamata tra quelle oggetto della censura relativa alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRAP
art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.
richiamato in tema di iscrizione e valutazione dell'avviamento in bilancio
art. 2427 c.c.
richiamato in relazione agli obblighi di informativa di bilancio sulla valutazione dell'avviamento
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla deducibilità del costo
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo per contestare la qualificazione come nuove delle deduzioni svolte in appello
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il valore attribuito a un bene o a un'azienda ai fini dell'imposta di registro non vincola l'Ufficio, ma non può essere assunto da solo come base presuntiva sufficiente per rideterminare il corrispettivo: occorrono ulteriori elementi specifici, gravi, precisi e concordanti.
- I criteri legali di stima previsti per l'accertamento con adesione hanno funzione propria e non sono automaticamente trasponibili in procedimenti di accertamento di segno opposto, quando l'Amministrazione intenda sostenere un valore diverso da quello dichiarato dal contribuente.
- Quando si contesta la deduzione di un costo inerente all'avviamento o la sua quantificazione, la rettifica dell'Ufficio deve poggiare su un concreto supporto probatorio e non sul mero richiamo a parametri normativi astratti.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate.
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