Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15631 - Corte di Cassazione

Dogane - Ambito di applicazione - Depositi fiscali - Accise - Merci soggette a cali naturali - Cali superiori a quelli forfetari - Onere di prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di pagamento per accise, emessi dopo verifiche amministrative sulla contabilità del deposito fiscale, dalle quali erano emersi ammanchi di acquavite di vinaccia superiori ai cali naturali e tecnici riconosciuti in via forfetaria. La contribuente sosteneva che le eccedenze fossero dovute alla natura volatile del prodotto e al normale processo di invecchiamento in botti di legno di ciliegio, chiedendo il riconoscimento di maggiori cali naturali e tecnici. Contestava inoltre l'onere della prova posto a suo carico e il mancato riconoscimento di alcune operazioni di controllo, estrazione e movimentazione. L'Agenzia sosteneva invece che, oltre le soglie forfetarie, spettasse alla contribuente dimostrare che le perdite dipendevano esclusivamente dalla natura della merce e non da negligenza, inosservanza delle regole di gestione o condotte fraudolente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto le impugnazioni degli avvisi di pagamento. La disciplina configura una presunzione legale relativa: i cali entro le soglie forfetarie sono riconosciuti automaticamente, mentre per ottenere l'abbuono dell'accisa sui cali eccedenti il contribuente deve fornire una prova specifica delle cause naturali della perdita e della propria diligenza nella gestione, oltre a presentare, ove necessario, una formale richiesta all'autorità doganale. La società non aveva fornito tale prova né aveva presentato la richiesta preventiva per il riconoscimento dei maggiori cali. Sono stati inoltre esclusi i cali tecnici relativi a operazioni non preventivamente comunicate, non verbalizzate o annotate in modo generico, nonché quelli connessi a estrazione e movimentazione già ricompresi nei cali naturali o nel ciclo unitario di trasporto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4

    Per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l'abbuono dell'imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili

    L'abbuono dell'accisa è riconosciuto automaticamente solo entro i limiti dei cali tecnici determinati dalla normativa; per cali superiori occorre applicare la disciplina doganale e fornire la prova richiesta.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 37

    Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria con riguardo ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali

    I cali naturali e tecnici riconosciuti dalla normativa escludono la nascita dell'obbligazione tributaria, ma solo entro le misure regolamentari applicabili.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 862

    L'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta

    Il contribuente che pretende il riconoscimento di perdite superiori ai tassi forfetari deve provare sia la causa esclusivamente naturale della perdita sia l'assenza di negligenza o frode.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 864

    Le disposizioni nazionali in vigore negli Stati membri riguardanti i tassi forfetari di perdita ... si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfetario

    I tassi forfetari nazionali operano come presunzione legale relativa: l'amministrazione può applicarli senza dimostrare ulteriormente gravità, precisione e concordanza, mentre il contribuente può superarli con prova contraria.

  • D.M. Ministero delle Finanze 13 gennaio 2000, n. 55, art. 1

    I cali naturali ... sono le perdite di peso o di volume ... per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici; i cali tecnici sono le perdite ... dipendenti da manipolazioni ... ovvero ... dal loro trasporto

    La norma distingue cali naturali e tecnici e include tra i cali naturali anche le perdite connesse all'introduzione o all'estrazione delle merci; le due categorie possono essere cumulabili nei limiti previsti.

  • D.M. Ministero delle Finanze 13 gennaio 2000, n. 55, art. 2, comma 4

    Le frazioni di calo superiore alle misure forfetarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'art. 862 Reg. CEE ... su richiesta dell'interessato

    Il riconoscimento dei cali eccedenti le soglie tabellari richiede una specifica richiesta all'autorità doganale e la dimostrazione delle condizioni previste dalla normativa europea.

  • D.M. Ministero delle Finanze 13 gennaio 2000, Tabelle A e B

    Le tabelle stabiliscono le soglie forfetarie per cali naturali e tecnici. Per alcoli custoditi in recipienti di legno sono previste maggiorazioni, anche cumulabili, per recipienti di piccola capacità e per legno di ciliegio; tali maggiorazioni non eliminano l'onere di provare eventuali ulteriori eccedenze.

Massime di principio

  • Quando una perdita di prodotto soggetto ad accisa supera il tasso forfetario previsto dalla legge, il contribuente non ottiene automaticamente l'abbuono: deve provare che la perdita dipende esclusivamente dalla natura della merce e che non vi sono state negligenze, inosservanze operative o manovre fraudolente.
  • I tassi forfetari costituiscono una presunzione legale relativa, non una semplice presunzione che l'amministrazione debba dimostrare con ulteriori elementi di gravità, precisione e concordanza. In assenza di prova contraria, l'accisa è dovuta sull'eccedenza.
  • La volatilità o il normale invecchiamento del prodotto, anche se astrattamente idonei a generare perdite, non bastano da soli: occorre documentare concretamente le cause della perdita, le caratteristiche dei recipienti, i controlli effettuati e le misure adottate per prevenire perdite evitabili.
  • Per le operazioni che possono generare cali tecnici è essenziale la tracciabilità formale: comunicazione preventiva all'autorità doganale, indicazione di tipo, orario, quantità, recipienti o impianti interessati e registrazione nei registri prescritti.
  • Le annotazioni aziendali generiche e unilaterali, prive di dati verificabili o di contraddittorio con l'autorità doganale, normalmente non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'entità dei cali tecnici.
  • Non è possibile duplicare il riconoscimento dei cali per fasi operative già ricomprese nei cali naturali o nel ciclo unitario di trasporto: la qualificazione deve seguire la disciplina specifica applicabile a ciascuna operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.