Sentenza n. 1967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 401/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione comunale alla realizzazione di segnaletica orizzontale e al divieto di sosta nell’area di manovra antistante un passo carrabile, nonché autorizzazione alla concessione del passo carrabile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari frontisti hanno impugnato due autorizzazioni comunali: la prima, relativa alla concessione di un passo carrabile di ampiezza pari a 5,40 metri in favore della titolare privata; la seconda, relativa alla realizzazione di segnaletica orizzontale per delimitare, sul lato opposto della strada, un’area di manovra di 5,40 x 2 metri. Il TAR ha respinto il ricorso e gli interessati hanno appellato la sentenza. Con il primo motivo hanno sostenuto che la seconda autorizzazione non fosse un atto meramente esplicativo del divieto di sosta previsto dalla legge, ma un autonomo provvedimento necessario e illegittimamente adottato: hanno richiamato la disciplina comunale e l’art. 44, comma 8, d.lgs. 507/1993, hanno contestato la possibilità di incidere su un’area privata e hanno negato che l’art. 158, comma 2, lett. a), Codice della strada consentisse di estendere il divieto all’area privata antistante il passo carrabile. Con un ulteriore motivo hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dell’area, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione del Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’autorizzazione alla segnaletica orizzontale, adottata ai sensi dell’art. 46, comma 5, del regolamento comunale, dell’art. 44, comma 8, d.lgs. 507/1993 e degli artt. 22, 26 e 27 d.lgs. 285/1992. Poiché non risultava che il passo carrabile fosse costituito da listoni di pietra, intervalli nel marciapiede o modifiche del piano stradale riconducibili all’art. 44, comma 4, d.lgs. 507/1993, trovava applicazione l’art. 46, comma 3, secondo periodo, d.P.R. 495/1992: il divieto di sosta e il relativo segnale erano quindi subordinati a specifica richiesta, presentata nella fattispecie. La proprietà privata dell’area non escludeva il potere comunale, poiché la regolazione della circolazione stradale si fonda sull’uso pubblico della strada e non necessariamente sulla titolarità pubblica del bene; le strade vicinali destinate a uso pubblico sono assimilate alle strade comunali. L’istruttoria risultava adeguata, essendo stato effettuato un sopralluogo della polizia locale dal quale emergeva che la carreggiata, larga 5,10 metri, non consentiva il libero accesso al passo carrabile in presenza di un veicolo parcheggiato sul lato opposto. La limitata larghezza della strada giustificava pertanto il divieto di sosta per garantire la fruizione del passo, la fluidità e la sicurezza del traffico. Gli appellanti, inoltre, non avevano specificamente allegato pregiudizi alla viabilità né indicato quali interessi o elementi avrebbero potuto rappresentare nel procedimento per orientare diversamente la decisione. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata quindi ritenuta generica e infondata. Nulla per le spese del grado d’appello.
Norme richiamate
art. 44, comma 8, d.lgs. 507/1993
I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Consente il divieto di sosta nell’area antistante il passo carrabile quando vi sia richiesta del titolare e siano considerate le esigenze di viabilità; nella fattispecie tali condizioni risultavano soddisfatte dalla richiesta e dall’accertata ridotta larghezza della carreggiata.
art. 46, comma 5, regolamento comunale di Mondolfo approvato con deliberazione n. 147/2020
Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano.
Costituisce base normativa dell’autorizzazione comunale alla realizzazione della segnaletica orizzontale e all’adozione di misure incidenti sulla circolazione per consentire le manovre di ingresso e uscita.
art. 46, comma 3, d.P.R. 495/1992
In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
Quando il passo carrabile non rientra nella specifica fattispecie strutturale prevista dall’art. 44, comma 4, d.lgs. 507/1993, il divieto di sosta e il segnale richiedono un’apposita richiesta.
artt. 22, 26 e 27 d.lgs. 285/1992
Disciplinano le autorizzazioni relative alla costruzione dei passi carrabili e individuano l’ente competente al rilascio.
art. 46, comma 1, d.P.R. 495/1992
La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
Individua nell’ente proprietario della strada il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione al passo carrabile; tale previsione non esclude, secondo la decisione, il potere di regolazione della circolazione fondato sull’uso pubblico della strada.
art. 2, comma 6, d.lgs. 285/1992
Assimila le strade vicinali alle strade comunali quando siano destinate a uso pubblico, consentendo l’applicazione della disciplina del Codice della strada anche su aree di proprietà privata assoggettate a uso pubblico.
art. 158, comma 2, lett. a), d.lgs. 285/1992
Prevede il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili; il giudice lo richiama nel quadro della disciplina della fruizione dei passi carrabili, senza fondare su tale disposizione autonoma la decisione principale.
Massime di principio
- Il potere pubblico di regolamentare il transito e la sosta su una strada destinata a uso pubblico si fonda sull’uso pubblico della stessa e non necessariamente sulla proprietà pubblica dell’area; pertanto, anche una strada vicinale o un’area privata assoggettata a uso pubblico può essere sottoposta alle norme del Codice della strada.
- Quando un passo carrabile non presenta le caratteristiche strutturali che fanno operare automaticamente il divieto di sosta nella zona antistante, il divieto e il posizionamento della relativa segnaletica richiedono una specifica richiesta e un apposito provvedimento autorizzativo.
- Il divieto di sosta antistante un passo carrabile è legittimo quando l’amministrazione abbia considerato le esigenze di viabilità e un’istruttoria, anche mediante sopralluogo, dimostri che la presenza di veicoli sul lato opposto impedirebbe o ostacolerebbe l’accesso al passo.
- La censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento è generica quando il ricorrente non indica quali concreti elementi o interessi avrebbe rappresentato e in che modo tali apporti avrebbero potuto condurre a una diversa decisione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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