Sentenza n. 1693/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione regionale di archiviazione della pratica PAUR, deducendo, in primo luogo, vizi relativi alle ritenute carenze della documentazione progettuale, tra cui violazione dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento e disparità di trattamento. In secondo luogo, ha contestato la decadenza derivante dal mancato deposito tempestivo delle integrazioni documentali richieste ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sostenendo che il ritardo fosse stato causato da un malfunzionamento del portale telematico SUAP Calabria e che il modello PAUR consentisse comunque integrazioni nelle fasi successive, anche in conferenza di servizi. In terzo luogo, ha sostenuto che la modifica dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, introdotta nel 2023, imponesse la prosecuzione del procedimento PAUR secondo il modello dell’autorizzazione unica, con conseguente incompetenza dell’amministrazione procedente a proseguire il procedimento nella forma originaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché l’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, come modificato nel 2023, non impone la conversione di tutti i procedimenti PAUR in corso nel procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. In particolare, la disposizione prevede una mera possibilità di avvio del procedimento unico in pendenza delle valutazioni ambientali, non un obbligo di conversione né una sopravvenuta incompetenza dell’autorità procedente. Ha poi respinto il secondo motivo: la società non ha fornito prova del dedotto malfunzionamento del portale SUAP, non risultando comunicazioni scritte o altri riscontri documentali contemporanei; la PEC regionale del 3 ottobre 2024 non dimostrava il malfunzionamento. La Regione aveva inoltre documentato che gli interventi di manutenzione del portale erano stati brevi e non impeditivi del rispetto del termine. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 27-bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006 è espressamente perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza e l’archiviazione della pratica, anche se il procedimento PAUR consente, in astratto, ulteriori integrazioni in fasi successive. Il primo motivo, relativo alle ulteriori carenze progettuali e documentali, è stato assorbito: trattandosi di provvedimento plurimotivato, la permanenza della autonoma e assorbente ragione costituita dalla tardività delle integrazioni escludeva qualsiasi utilità concreta dall’esame delle altre censure. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Il termine non superiore a trenta giorni assegnato alla proponente per le integrazioni è qualificato come "perentorio".
Il termine per il deposito delle integrazioni documentali richieste nell’ambito del PAUR è perentorio; la sua inosservanza comporta la decadenza e consente l’archiviazione della pratica, anche se il procedimento prevede ulteriori fasi nelle quali possono essere acquisite integrazioni.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso ... il procedimento unico ... può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.
La disposizione non impone la conversione dei procedimenti PAUR in corso nel procedimento unico per le fonti rinnovabili; il verbo "può" configura una facoltà e non un obbligo dell’amministrazione.
art. 47, comma 3, lett. c), d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023
La novella del 2023 ha modificato l’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 senza introdurre un obbligo generalizzato di conversione dei procedimenti PAUR pendenti.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
I principi generali di economicità, efficacia, imparzialità e tempestività dell’azione amministrativa non consentono di disapplicare un termine legislativo espressamente qualificato come perentorio.
Massime di principio
- La modifica dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 non determina la conversione automatica dei procedimenti PAUR già avviati in procedimenti di autorizzazione unica; la previsione secondo cui il procedimento unico "può" essere avviato in pendenza delle valutazioni ambientali attribuisce una facoltà e non impone un obbligo all’amministrazione.
- Il termine, non superiore a trenta giorni, assegnato al proponente nell’ambito dell’art. 27-bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006 per fornire le integrazioni documentali richieste è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza della parte dalla possibilità di procedere secondo quella fase procedimentale e l’archiviazione della pratica.
- Il dedotto malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per il deposito documentale deve essere provato dal soggetto che lo invoca mediante riscontri oggettivi, quali segnalazioni contemporanee, comunicazioni scritte o documentazione tecnica; il mero deposito tardivo non costituisce prova dell’impedimento.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la fondatezza delle censure rivolte contro una sola delle ragioni motivazionali non comporta l’annullamento quando un’altra ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo sia legittima; in tal caso, le ulteriori censure possono essere assorbite per carenza di utilità concreta.
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