Ordinanza n. 671/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Castellaneta n. 94 datata 26.03.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2025 per 15 giorni consecutivi, non notificata, avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131. Indirizzi operativi”; b) della Determinazione n. 904 datata 24.04.2025 a firma del Responsabile dell'Area 3 - Pianificazione territoriale, manutenzione, edilizia privata, agricoltura e attività produttive - del Comune di Castellaneta, pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 28.04.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”; nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: della Determina di nomina del R.U.P.; del bando di gara; del D.G.U.E.; del manuale operativo; dell'all. A - domanda di partecipazione; dell'all. B - attestato sopralluogo; dell'all. C - patto di integrità; dell'all. D - schema di concessione; dell'all. F - elaborati grafici; dell'all. G - elementi di valutazione dell'offerta tecnica; dell'all. H - offerta economica; c) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 66 del 22.03.2024, della Determinazione Dirigenziale n. 710 del 08.05.2024, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11.10.2024 e dell'allegato “Schema di convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BORGO PINETO SPORTING CLUB SOC COOP A M.P. il 31/12/2025: della Determinazione n. 2299 datata 16.10.2025 a firma del Dirigente dell’Area 3 –Pianificazione Territoriale, Manutenzione, Edilizia Privata, Agricoltura e Attività Produttive - del Comune di Castellaneta avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 24/04/2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17/09/2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 21.10.2025 nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: del bando di gara; del manuale operativo; dell’all. A – domanda di partecipazione; dell’all. B – attestato sopralluogo; dell’all. C – patto di integrità; dell’all. D – schema di concessione; dell’all. F – elaborato grafico; dell’all. G – elementi di valutazione dell’offerta tecnica; dell’all. H – offerta economica; del DGUE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di indizione e modifica della procedura selettiva per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative e sportive
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 26 marzo 2025, la determinazione n. 904 del 24 aprile 2025, il bando e i relativi allegati di gara, nonché la successiva determinazione n. 2299 del 16 ottobre 2025, con cui il Comune ha modificato lo schema di bando e gli allegati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia richiede accertamenti sulla corretta individuazione e localizzazione dei lotti da concedere, sul rispetto del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, nonché sull'idoneità concreta dei lotti rispetto alle finalità del bando e alle esigenze strutturali, inclusa la disponibilità di allacci alla rete fognaria e all'acquedotto e l'accessibilità dalla viabilità pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Comune di Castellaneta di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione necessaria, dai rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà illustrare le modalità e i criteri utilizzati per individuare e localizzare i lotti, indicare le disposizioni del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA applicate e descrivere le operazioni di perimetrazione. Dovrà inoltre precisare, per ciascun lotto, l'idoneità rispetto alle finalità funzionali e alle esigenze strutturali del bando, la presenza o assenza degli allacci alla rete fognaria e all'acquedotto e l'accessibilità, o collegabilità, alla viabilità pubblica. Il Collegio ha espressamente precisato che il Comune deve proseguire la procedura selettiva, non essendo stata disposta la sospensione del relativo procedimento. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Non è stata adottata una decisione sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'adozione degli incombenti istruttori nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a., nell'ambito della disciplina degli accertamenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo degli incombenti istruttori e della richiesta di relazione e documentazione all'amministrazione.
Piano Regionale delle Coste e relative NTA
Parametro tecnico-pianificatorio la cui concreta applicazione nella localizzazione e perimetrazione dei lotti deve essere chiarita dall'amministrazione.
Massime di principio
- Quando la decisione su un'impugnazione di atti relativi all'assegnazione di concessioni demaniali dipende dalla verifica della corretta localizzazione e perimetrazione dei lotti, il giudice può disporre una relazione istruttoria amministrativa corredata da documentazione, rilievi planimetrici e fotografici.
- La relazione istruttoria relativa alla localizzazione di lotti demaniali deve indicare puntualmente i criteri applicati, le disposizioni del piano regionale e delle relative norme tecniche di attuazione utilizzate e le concrete operazioni compiute per la perimetrazione.
- Ai fini della verifica dell'idoneità dei lotti oggetto di concessione, assumono rilievo non solo la conformità pianificatoria, ma anche l'idoneità funzionale e strutturale rispetto alle finalità del bando, la disponibilità dei servizi essenziali e l'accessibilità dalla viabilità pubblica.
- La disposizione di incombenti istruttori non comporta, di per sé, la sospensione della procedura amministrativa impugnata; in assenza di una specifica misura cautelare, l'amministrazione deve proseguire il procedimento avviato.
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